ROMA – Diramata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la circolare n. 9/2014 che fornisce chiarimenti sull’obbligo di richiesta di certificato penale per coloro che nello svolgimento di attività professionali abbiano contatti diretti e regolari con minori.
Il documento riguarda l’obbligo sancito all’art.2 del Decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI, pubblicato in GU il 22 marzo e in vigore dal 6 aprile 2014.
La circolare specifica che sono soggetti all’obbligo di verifica del certificato penale del casellario giudiziale tutti i contratti di lavoro sia subordinato, che autonomo o a progetto, siglati dopo l’entrata in vigore del decreto, i.e. il 6 aprile 2014.
L’obbligo non si applica alle associazioni di volontariato se non in quei casi in cui l’organizzazione per specifiche iniziative assumano il ruolo di datore di lavoro. Non si applica inoltre a persone assunte in seno alla famiglia, quali baby sitter ecc. in quanto il minore si suppone sia adeguatamente protetto nell’ambiente familiare.
Infine si specifica che l’adempimento riguarda quelle attività professionali che implicano un contatto necessario ed esclusivo con una platea di giovani (tra cui ad esempio insegnanti, autisti di scuolabus, istruttori sportivi, personale addetto alle mense scolastiche ecc.) e non chi opera con un’utenza varia tra cui possono essere presenti minori.
Per approfondire: circolare n. 9/2014.