ROMA – Pubblicata dal Ministero del Lavoro la circolare Circolare n. 5/2014 Art. 14, D.L. n. 145/2113 (conv. da L. n. 9/2014) – misure di contrasto al lavoro nero sommerso ed irregolare – maxisanzione, revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e sanzioni per la violazione della disciplina in materia di durata media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali.
Il testo riporta indicazioni riguardanti la misura degli importi sanzionatori e relativa tempistica, ai sensi delle variazioni apportate dalla Legge 9/2014 Destinazione Italia di conversione del Dl 145/2013, entrata in vigore il 22 febbraio 2014.
Per quanto riguarda la maxisanzione per il lavoro nero la circolare indica che:
- per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del Dl 145/2013, ovvero prima del 24 dicembre 2013 si applica la disciplina pregressa, sia per importi sanzionatori che per la diffida:
- per le violazioni tra l’entrata in vigore del Dl 145/2013 e il giorno antecedente l’entrata in vigore della L. 9/2014, ovvero dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014, si applicano sanzioni previsto dall’art. 3 del Dl 12/2002 (aumento 30% sia su parte fissa che variabile) e procedura di diffida indicata dall’art. 13 del Dlgs 124/2004;
- per le violazioni successive all’entrata in vigore della L 9/2014, ovvero dal 22 febbraio 2014 si applicano sanzioni previsto dall’art. 3 del Dl 12/2002 (aumento 30% sia su parte fissa che variabile) ma non la procedura di diffida indicata dal Dlgs 124/2004.
Revoca del provvedimento di sospensione di attività imprenditoriale ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs 81/08. La Legge 9/2014 ha mantenuto l’aumento del 30% previsto dal Dl 145/2013 (vedi nota 2277 27 dicembre 2013). I nuovi importi quindi “trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre u.s. anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data”.
Infine gli importi sanzionatori per violazione delle disposizioni in materia di tempi di lavoro.
La Legge 9/2014 ha duplicato e non più decuplicato gli importi (come originariamente previsto dal Dl 145/2013) e ha stabilito che la disposizione può essere applicata sulle violazioni commesse a partire dall’entrata in vigore del Dl 145/2013 e quindi dal 24 dicembre 2013.
Da ciò deriva che le violazioni commesse fino al 23 dicembre saranno soggette al regime sanzionatorio precedente, quelle commesse dal 24 dicembre in poi saranno raddoppiate.
Info: circolare misure contrasto lavoro nero.