ROMA – Verifiche periodiche e idoneità del personale. Pubblicata dalla Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro la circolare n.22 del 29 luglio 2015 con Chiarimenti concernenti il DI 11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 smi nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 14, del medesimo decreto legislativo. (Leggi approfondimento: esperienze e titoli studio verificatori).
Verifiche periodiche decreto 11 aprile 2011
Il documento riporta chiarimenti in merito ai titoli di studio e alle esperienze professionali dei quali deve essere in possesso il personale incaricato nell’eseguire l’attività di verifica prevista dall’articolo 71 comma 11 del Testo unico sicurezza lavoro.
In particolare il testo ricorda che in base al punto 1 lettera d dell’Allegato I del DI 11 aprile 2011, la persona in oggetto, “deve dimostrare di avere esperienza temporale acquisita nelle attività tecnico professionali per eseguire le verifiche dell’Allegato VII del D.Lgs 81/2008 ed essere in possesso dei relativi titoli di studio”.
Esperienza per abilitazione
L’esperienza richiamata, può essere acquisita per ogni gruppo di attrezzature, Sp, Sc, Gvr, con attività di addestramento come verificatore che deve essere articolata in questo modo:
- “a) affiancamento con verificatori abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di un”soggetto abilitato che assumono la funzione di tutor, nel rapporto massimo di 1 a 2. A fini dell’evidenza di tale affiancamento alla firma del “verificatore” sul verbale di verifica di cui all’Allegato IV del DI 11 aprile 2011 deve essere apposta la seguente dicitura: “Alla verifica ha assistito in affiancamento esclusivamente al fine didattico il sig…..”;
- b) effettuazione di attività di verifica di almeno due attrezzature al mese, di diversa tipologia, nell’ambito dello stesso gruppo che può svolgersi anche in un solo accesso presso il luogo in cui esse sono presenti;
- c) copia dei verbali di verifica deve essere consegnata al tecnico in affiancamento”.
L’attività di addestramento deve essere quindi riportata in curriculum vitae.
Info: circolare 29 luglio 2015 abilitazione verifiche periodiche
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Elenco soggetti abilitati pubblicato il 26 gennaio 2015