ROMA – Pubblicata dal Ministero del Lavoro la circolare n.18 del 23 maggio 2013 D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71, comma 13, del medesimo decreto egislativo – Chiarimenti.
Sei i punti sui quali il documento si sofferma.
1. Contenuti minimi indagine supplementare. In merito all’indagine che dovrà riguardare l’individuazione di vizi e difetti di attrezzature in esercizio da oltre 20 anni, la
circolare ricorda che “vegono sottoposte a verifica supplementare tutti gli apparecchi di sollevamento mobile o trasferibile oltre ai ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato che siano stati messi in servizio i data antecedente a 20 anni”.
Le ispezioni saranno disposte dagli utilizzatori o dai proprietari e le modalità di ispezione riguarderanno esami visivi, prove non distruttive, prove funzionali e di funzionamento, regime di carico, registri di manutezione, registri di funzionamento, questi ultimi per la ricostruzione della vita pregressa. Pubblicati nel documento i dettagli di ogni operazione citata.
2. Al secondo punto le Verifiche periodiche sulle attrezzatire in uso presso attività di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996.624 (industrie estrattive Ndr). Si ricorda che il regime delle verifiche periodoche non viene applicato per le attrezzature comprese nel decreto citato e per le quali quindi continua a valere lo stesso decreto.
3. Quindi l’accesso per i datori di lavoro alle specifiche tariffe previste per i Carelli semoventi a braccio telescopico, in particolare carrelli dotati di accessori per il
sollevamento carichi liberi di oscillare e sollevamento persone con cestelli.
Il testo ricorda che per l’accesso alle tariffe il datore di lavoro dovrà comunicare a Inail la messa in servizio del carrello a braccio telescopico e che la matricola precedentemente assegnata all’attrezzatura verrà quindi assorbita dalla matricola del carrello semovente.
Se le attrezzature sono state già sottoposte a verifica non sarà necessario richiedere la
prima verifica in quanto già sottoposte al regime delle verifiche successive.
4. Le PLAC piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne. Dopo la comunicazione della messa in servizio, verrà assegnata alla Plac una sola matricola e la verifica periodica sarà effettuata nella configurazione della piattaforma posta in essere al momento della verifica.
5. Scale per traslochi. “Le scale per traslochi, destinate al trasporto in quota di soli
materiali e non di persone non sono soggette a verifiche periodiche”.
6. Elenco verificatori, responsabili tecnici e sostituti. I Soggetti Abilitati sono tenuti a pubblicare sul proprio sito il proprio organigramma generale e a mantenerlo aggiornato.
Allo stesso modo il tecnico verificatore del Soggetto Abilitato dovrà esibire all’atto di accesso presso il datore di lavoro, copia delle lettera di incarico e documenti che certifichino
la propria appartenenza all’elenco dei verificatori del Soggetto Abilitato.
Info: circolare 23 maggio 2013 verifiche periodiche.
Leggi anche: circolari 5 marzo e 13 agosto.