ROMA – Riduzione premi assicurazione infortuni lavoro. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.286 il 9 dicembre 2015 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 settembre 2015 Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Decreto
Il decreto approva la determinazione del presidente dell’Inail n. 283 del 27 luglio 2015 che fissa la riduzione per l’anno 2016 al 16,61%.
“È approvata la determinazione del Presidente dell’Inail n. 283 del 27 luglio 2015 che fissa per l’anno 2016 al 16,61% la misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’art. 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge Stabilità 2014 Ndr), da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione”.
Circolare Inail, autoliquidazione
Per quanto riguarda ancora Inail, la nota riguardante la riduzione dei premi e successiva al decreto del Ministero del Lavoro in GU 9 dicembre 2015, è stata pubblicata con Circolare n.87 del 17 dicembre 2015.
“I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio. Per l’anno 2016 rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2014 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2014.
La percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2016. Per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per detto anno si applica quindi alla rata anticipata dovuta per 2016 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2017.
Con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato ed è stata accettata nel corso del biennio di riferimento, l’istanza ex art. 20 delle M.A.T., la riduzione sarà automaticamente applicata per l’anno 2016 nella misura del 16,61%, senza presentazione di una nuova istanza.
Per quanto riguarda i criteri di applicazione e le modalità di calcolo della riduzione si fa integrale rinvio alle circolari n. 25 del 7 maggio 2014 e n. 32 del 1° luglio 2014 relativamente ai contributi agricoli”.
Info:
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