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DURC, inammissibile l’autocertificazione, nota ministeriale

ROMA – Interviene in materia di autocertificabilità del DURC la nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali diramata il 16 gennaio 2012 a tutte le associazioni datoriali e sindacali del settore edile, all’UPI, Unione province italiane e all’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Con la nota il ministero intende ribadire l’impossibilità del DURC di essere soggetto ad autocertificazione “in quanto lo stesso non consiste nella mera certificazione dell’effettuazione di una somma a titolo di contribuzione ma una attestazione degli Istituti previdenziali circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali”.

Il DURC, Documento unico di regolarità contributiva può esclusivamente essere emesso dagli Istituti previdenziali essondo questi i soli ad avere certezza della regolarità contributiva del soggetto richiedente.

Il soggetto interessato, al contrario di quanto può per esempio attenere ai dati anagrafici o altri dati di cui è in pieno possesso, non può essere totalmente a conoscenza di quanto iscritto nel DURC: non è sufficiente sapere di aver pagato regolarmente quanto previsto dagli adempimenti di legge per avere conoscenza della correttezza della propria posizione contributiva.

La Direzione generale per l’attività ispettiva con la nota ribadisce pertanto che il DURC “non è la mera certificazione dell’effettuazione di una somma a titolo di contribuzione (come lascia intendere l’art.46 lettt. P, del D.P.R. n. 445/2000 ) ma una attestazione degli Istituti previdenziali circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.”

Per approfondire: Nota ministeriale DURC.

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