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Emersione lavoratori stranieri irregolari, FAQ del Ministero del Lavoro

ROMA – Disponibili nel sito del Ministero del Lavoro le risposte alle domande pervenute in  merito alla procedura di emersione di lavoratori stranieri irregolari che i datori possono presentare entro il 15 ottobre.

I quarantatré quesiti spaziano dal quando e chi può presentare la domanda, fino a dare indicazioni su specifici casi e condizioni particolari.

Una serie di FAQ riguarda ad esempio la possibilità di presentare domanda di emersione per stranieri che siano stati colpiti da provvedimento di espulsione. Il ministero conferma che “Sì, è possibile regolarizzare anche stranieri colpiti da un provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull’ingresso ed il soggiorno. Sono, invece, esclusi dall’ emersione del lavoro irregolare gli stranieri espulsi per motivi di ordine e sicurezza dello Stato o espulsi perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell’art.13, c. 2, lett c) del D.gs. n. 286/1998. In tal caso a partire dal 9 agosto 2012 e fino alla conclusione del procedimento di emersione restano, inoltre, sospesi i procedimenti penali ed amministrativi già in corso nei confronti del lavoratore per violazione delle norme relative all’ingresso ed al soggiorno in Italia. Tale sospensione cessa nel caso in cui la dichiarazione di emersione non venga presentata nei termini previsti, ovvero venga archiviata o rigettata”.

Particolare rilievo assume anche la questione che riguarda la presenza del lavoratore straniero in Italia almeno a partire dal 31 dicembre 2011 e quali documenti di identità devono essere in possesso del lavoratore per poter avviare la procedura.

Il ministero nella risposta all’ultimo quesito elenca i possibili documenti utili ai fini della prova da fornire per testimoniare la data di presenza dello straniero in Italia:

  • il passaporto munito del timbro di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionali;
  • la documentazione proveniente dalle forze di polizia;
  • il provvedimento di espulsione;
  • la certificazione medica proveniente da struttura pubblica;
  • il certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore;
  • qualsiasi documento emesso da ufficio pubblico e opportunamente datato.

Per quanto riguarda il contributo forfetario il ministero ricorda che “Il versamento forfettario di 1000 euro deve essere effettuato prima della presentazione della domanda utilizzando il modello F24 con elementi identificativi disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate e sui siti del ministero dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della cooperazione internazionale e l’integrazione, dell’economia e delle finanze e dell’INPS.” E che “il mancato pagamento del contributo forfetario determina l’inammissibilità della domanda.”

Inoltre “al contributo forfettario deve aggiungersi il pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi. Nel caso di rapporti di lavoro instaurati da più di sei mesi dovranno essere regolarizzate le somme dovute per l’intero periodo”.

Seguono vari quesiti che hanno l’obiettivo di chiarire le modalità di conteggio delle retribuzioni e dei contributi da versare all’atto di convocazione presso lo Sportello Unico per la stipula di regolare contratto di lavoro.

Per approfondire: emersione dei lavoratori irregolari.

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