ROMA – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del lavoro del 15 marzo 2011, a titolo “Determinazione per l’esercizio finanziario 2011, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro” , con il quale vengono definiti gli importi dei benefici erogati nell’anno 2011.
I soggetti beneficiari del fondo sono:
- Il coniuge;
- i figli (riconosciuti, riconoscibili e adottivi) fino alla maggiore età;
- i figli fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale;
- i figli fino al 26° anno d’età se studenti universitari;
- i figli maggiorenni inabili finché dura l’inabilità.
In assenza di coniuge o di figli, beneficiari del Fondo possono essere:
- I genitori, naturali o adottivi, se a carico del lavoratore deceduto;
- fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto.
Ogni anno il Ministero del Lavoro, sulla base delle risorse disponibili e dell’andamento del fenomeno infortunistico determina l’importo “una tantum” di cui i superstiti possono beneficiare.
Con il sopracitato decreto il Ministro Sacconi ha quindi stabilito che per gli eventi occorsi dal primo gennaio al trentuno dicembre 2011 gli importi fissati sono:
- Tipologia A nr. 1 superstite – 6.500 euro per nucleo superstiti;
- Tipologia B nr. 2 superstiti – 10.500 euro per nucleo superstiti;
- Tipologia C nr. 3 superstiti – 14.500 euro per nucleo superstiti;
- Tipologia D più di 3 superstiti – 22.500 euro per nucleo superstiti.
Per quanto riguarda la posizione assicurativa si ricorda che possono beneficiare della prestazione “una tantum” i superstiti dei lavoratori:
- Assicurati ai sensi del T.U.;
- non soggetti ad obbligo assicurativo (militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc.);
- assicurati contro gli infortuni in ambito domestico.