ROMA – Pubblicati su Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre i decreti, datati 13 giugno 2011, relativi alle “Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali“.
In attuazione del D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 è disposto che a decorrere dal 1° luglio di ogni anno sia conteggiata la rivalutazione delle prestazioni economiche.
La legge stabilisce altresì che la rivalutazione sia effettuata in modo differenziato per il settore dell’industria, per l’agricoltura e per i medici radiologi e per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.
Ecco quanto stabilito nei quattro decreti emanati.
Per quanto riguarda il settore dell’industria il coefficiente di rivalutazione è pari all’1,0155 la cui applicazione determina i seguenti importi per inabilità:
- Dal 50 al 59% € 271,26;
- dal 60 al 79% € 380,56;
- dall’80 all’89% € 706,56;
- dal 90 al 100% € 1.088, 54;
- 100% + a.p.c. 1572,57.
Per quanto riguarda l’agricoltura il coefficiente di rivalutazione è pari all’1,0155 la cui applicazione determina i seguenti importi per inabilità:
- Dal 50 al 59% € 339,76;
- dal 60 al 79% € 474,10;
- dall’80 all’89% € 813,92;
- dal 90 al 100% €1153,72;
- 100% + a.p.c. € 1637,11.
Per quanto riguarda i medici di radiologia colpiti da malattie e da lesioni causate da radiazioni X e delle sostanze radioattive è riconosciuto loro, o ai lori superstiti, una retribuzione annua pari a € 56.023,37.
Per quanto riguarda la retribuzione annua riconosciuta a tecnici di radiologia medica autonomi questa varia a seconda dell’anno in cui è stato denunciato infortunio o riconosciuta malattia.Per gli eventi occorsi negli anni 2009-2011 l’importo rivalutato è fissato in € 24.894,71.
Per approfondire: Decreti ministeriali 13 giugno 2011.