ROMA – Pubblicate dall’Inps le istruzioni operative per la concessione di contributi per l’infanzia, per la concessione alle madri lavoratrici di contributi previsti dall’articolo 4, comma 24, lettera b) della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e dal Decreto interministeriale 28 ottobre 2014.
Il voucher maternità sarà destinato a usufruire di servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Si specifica che il contributo “può essere richiesto in alternativa al congedo parentale ex art. 32 del Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53″.
“Sono ammesse alla presentazione della domanda le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata che, al momento della domanda, siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio”. Sono ammesse anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale, per il numero di mesi non ancora usufruiti. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.
Per le lavoratrici part-time, che a causa della ridotta entità della prestazione lavorativa potranno accedere al contributo in misura limitata, Inps pubblica una tabella di calcolo.
Non sono ammesse alla presentazione della domanda:
- le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale (es: le lavoratrici domestiche, a domicilio, disoccupate);
- le lavoratrici autonome;
- le lavoratrici in fase di gestazione;
- le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, usufruiscono dei benefici di cui al fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art. 19, c. 3 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006;
- le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati.
Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta. Il contributo per il servizio di baby-sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro.
Info: istruzioni Inps contributi per infanzia