ROMA – Pubblicati in data 20 settembre dal Ministero del Lavoro le risposte della Direzione generale per l’Attività ispettiva a due nuove istanze di interpello in merito a:
- procedura licenziamento e agenzie di somministrazione;
- addetto agli inventari e lavoro intermittente.
Il primo interpello, n. 27/2013, è stato presentato dall’Assocoom, Associazione italiana delle agenzie per il lavoro, che chiedeva alla Direzione di pronunciarsi riguardo la corretta interpretazione della disposizione di cui all’ art. 7, L. n. 604/1966, così come modificata dall’art. 1, comma 40, L. n. 92/2012, concernente la disciplina della procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nello specifico caso di licenziamenti effettuati da agenzie di lavoro nei confronti sia di propri dipendenti “diretti” che di personale inviato presso terzi.
Analizzata la norma la Direzione generale mette in luce i soli vincoli dimensionali che determinano l’applicazione della L. n. 604/1966 e risponde che “L’art. 7 trova pertanto applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro che procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia una agenzia; ciò, evidentemente, qualora sussistano i requisiti dimensionali come sopra individuati e qualora trattasi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, realizzabile nei confronti dei dipendenti dell’agenzia assunti a tempo indeterminato, siano essi alle dirette dipendenze dell’agenzia o inviati in missione nell’ambito di un contratto di somministrazione”.
Il secondo interpello, n 26/2013, è stato presentato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro per avere chiarimenti in merito al “possibile utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione alla figura dell’addetto all’attività di inventario, incaricato al conteggio di prodotti e colli, stoccati o esposti in vendita, mediante l’utilizzo di specifiche attrezzature fornite dal datore di lavoro”.
La Direzione generale, valutata la possibilità di equiparare questa figura professionale a quella dei “pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti ”, figure contemplate al n. 6 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 per cui è prevista la possibilità di contratti di lavoro intermittente, stabilisce che tale forma contrattuale sia configurabile anche nei confronti dell’addetto all’attività di inventario.
Per approfondire: interpelli 20 settembre 2013.