ROMA – Pubblicate il 22 luglio dal Ministero del Lavoro, le risposte a tre nuove istanze di interpello:
- “Fim/Cisl- istanza: Cigs e concordato preventivo con o senza cessione di beni;
- Università degli Studi di Modena e R.E. – istanza: composizione organismi di certificazione costituiti presso le Università ovvero presso le Fondazioni universitarie;
- Cgil, Cisl, Uil – istanza: fruizione del congedo parentale su base oraria.
Oggetto del primo interpello, il n.23/2013 è la corretta interpretazione dell’art. 3, comma 1, della L. 223/91 che riguarda la disciplina della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedure concorsuali. Fim-Cisl nello specifico chiede alla Direzione generale la corretta applicazione della norma nell’ipotesi che l’impresa sia ammessa a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni.
La Direzione Generale, richiamando il Decreto 4 dicembre 2012, n. 70750 “Individuazione dei parametri oggettivi per l’autorizzazione della CIGS, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223” e la nota del Ministero del Lavoro prot. n. 14/13876 del 26/05/2010, chiarisce che “tutte le fattispecie di concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, consentano l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in quanto sottoposte al controllo dell’autorità giudiziaria.”
Pertanto, “il trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere concesso, ai sensi del novellato art. 3, comma 1, L. n. 223/1991, anche ai lavoratori di imprese ammesse a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni.
Si evidenzia però che “in forza dell’art. 2, comma 70, L. n. 92/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’art. 3 in esame si considera abrogato” e ne consegue pertanto che da tale data “non sarà più possibile la concessione di CIGS in base alla suddetta disposizione normativa”.
L’interpello n.24/2013 è stato presentato dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per chiarire se la presidenza di commissioni di certificazione istituite presso le università ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 276/2003, possa essere assunta anche da docente a tempo definito “in sostituzione del presidente titolare dell’incarico qualora lo stesso sia impossibilitato o non più disponibile a ricoprire tale ruolo”.
Al fine di non precludere l’operatività delle commissioni di certificazione la Direzione generale, richiamando anche precedenti risposte rilasciate in materia (interpello n.5 e n. 33/2012) risponde che “si ritiene dunque possibile, esclusivamente nelle ipotesi di impossibilità o indisponibilità del docente a tempo pieno sopravvenuta alla nomina dello stesso in qualità di presidente della commissione, che un professore a tempo definito di diritto del lavoro assuma temporaneamente le funzioni di presidente, al fine di garantire il corretto funzionamento della commissione stessa, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente l’avvenuta nomina ed ogni successiva modificazione all’ufficio competente alla tenuta dell’albo delle commissioni di certificazione”.
Ultimo interpello pubblicato è il n.25/2013 ed è stato presentato da Cgil, Cisl, Uil, per verificare “la possibilità che la contrattazione collettiva di settore di secondo livello intervenga nel disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria ai sensi dell’art. 1, comma 339, della L. n. 228/2012.”
Al riguardo, la Direzione generale evidenzia che il D. Lgs. n. 151/2001, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” all’art. 32, fa semplicemente riferimento alla contrattazione “di settore” e non, come altrove disposto dal legislatore, alla contrattazione nazionale.
“Stante l’assenza di un esplicito riferimento al livello “nazionale” della contrattazione, non vi sono motivi ostativi ad una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare “le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 [dell’art. 32, D.Lgs. 151/2001] su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa” possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello”.
Per approfondire: interpelli 23 luglio 2013.