All’interpello n. 24/2014 sulla corretta interpretazione dell’art. 31, c. 6 del TU 81/08*, posto dalla Confcommercio, il Ministero del lavoro ha risposto il 4 novembre scorso. Si chiedeva se “ in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all’interno dell’azienda il Rspp debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge”.
La risposta, dapprima, fa riferimento al Decreto 69/13 che pone l’obbligo di organizzare “prioritariamente all’interno” il Spp in capo al datore di lavoro negando allo stesso la facoltà di optare fra servizi esterni ed interni**.
Precisazione sostanziale nella questione posta al Ministero: “il Rspp si considera interno quando ….egli sia incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell’azienda”. E quindi “ sarà cura del datare di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il Rspp deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere” e la cui complessità deve trovare adeguata risposta nella “conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell’organizzazione aziendale può possedere”.
Così, ed è questa la conclusione al quesito posto, il termine “interno” non può intendersi equivalente alla definizione di “dipendente”, ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività”.
* “L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’art. 2 del DLgs 17 agosto 1999, n. 334 …., soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli artt. 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del DLgs 17 marzo 1995, n. 230;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Nelle ipotesi (di cui sopra, ndr) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno”. Tale previsione, sottolinea la risposta del Ministero, “è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all’interno dell’azienda”.
** “Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 32”(c. 4 dell’art. 31 del TU).
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