ROMA – Pubblicate nelle sezione “Interpelli” del sito del Ministero del Lavoro quattro nuove risposte fornite dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva.
Il primo interpello, posto da SNATER, Sindacato nazionale autonomo telecomunicazioni e radiotelevisioni ha per oggetto i contratti di solidarietà difensivi e appalto e, nello specifico, la compatibilità di adozione di contrati di solidarietà e la stipulazione di contratti di appalto per le attività inerenti lo stesso settore.
Dopo aver richiamato la definizione di contrato di solidarietà e analizzato gli articoli di legge attraverso cui interpretare la materia (art.4 e 24 della L. n. 223/1991), la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva in ultima istanza ritiene che “le valutazioni richieste dall’interpellante siano demandate dal Legislatore alle parti firmatarie dell’accordo sindacale che, in tale sede, potranno dunque verificare i presupposti per l’attivazione della procedura finalizzata all’erogazione del contributo di solidarietà”.
Il secondo interpello è stato posto da Confindustria e riguarda il distacco di lavoratori extracomunitari per lo svolgimento di prestazioni qualificate, in particolare la corretta interpretazione dell’art. 27 del D.Lgs. n.286/1998 e chiarimenti rispetto al’obbligo di stipulare contratto di appalto.
In merito la Direzione Ispettiva si esprime in questo modo: “Dalla lettura della disposizione menzionata non si evince alcun riferimento esplicito alla necessaria stipulazione di un contratto di appalto tra il datore di lavoro/eventuale impresa distaccante e l’azienda distaccataria, essendo previsto, invece, quale requisito indispensabile ai fini dell’ingresso al lavoro, l’espletamento di compiti e prestazioni lavorative specifiche di natura subordinata nell’ambito di un arco temporale determinato”. Si rinvia inoltre a quanto previsto dall’art. 40, comma 11, D.P.R. 31 agosto del 1999, come modificato dal D.P.R. n. 334/2004, ai sensi del quale il nulla osta al lavoro può essere richiesto: “solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano,con proprie sedi, rappresentanze o filiali”; “e può riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelli riferite all’esecuzione di opere o servizi particolari per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell’opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori”.
Il terzo interpello, posto dalla Confederazione italiana armatori, riguarda le navi iscritte al registro internazionale e gli sgravi contributivi. Il dubbio riguarda i beneficiari dello sgravio contributivo previsto dal D.L. 457/1997.
La direzione ispettiva in merito a questo interpello richiama l’intervento chiarificatore già espresso dal legislatore che specifica “si intende nel senso che (…) i benefici derivanti dall’esonero del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono concessi alle imprese armatrici e comprendono sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell’impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente”. Pertanto soggetti beneficiari dello sgravio contributivo totale sono soltanto le imprese armatrici.
Sempre da Confindustria è stato formulato l’ultimo interpello pubblicato che riguarda i riposi settimanali e la loro coincidenza con la domenica. I riposi settimanali sono disciplinati dall’art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003.
In base all’interpretazione della normativa e delle giurisprudenza in materia la Direzione Ispettiva formula la seguente risposta: “nell’ipotesi in cui l’azienda adotti un modello di lavoro a turni, finalizzato ad assicurare la continuità della produzione, sia possibile per il personale coinvolto nel sistema di turnazione (compreso il personale addetto allo svolgimento di lavori preparatori, complementari o la cui presenza è obbligatoria per legge) fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata. Resta evidentemente fermo l’obbligo di rispettare il comma 1 del citato art. 9, secondo il quale il riposo settimanale va comunque goduto ogni sette giorni, va cumulato con le ore di riposo giornaliero e può essere calcolato “come media in un periodo non superiore a 14 giorni”.
Per approfondire: LPS – Lavoro e Politiche Sociali – Interpelli del 27 giugno 2011