ROMA – Per “baraccamenti” si intendono i monoblocchi prefabbricati che in un cantiere vengono adoperati per alloggiarvi una serie di servizi previsti dal piano di salute e sicurezza: servizi igienici, spogliatoi, mense, locali di ricovero e di riposo, dormitori ecc.
Il Ministero del Lavoro con la nota n. 17259 del 14 ottobre 2010 ha chiarito che i costi relativi alla predisposizione dei baraccamenti è da considerarsi all’interno dei costi per la sicurezza per tutta la durata del cantiere, conteggiata dal primo giorno di posa in opera ed allestimento fino allo smontaggio dello stesso. Rientrano nei costi della sicurezza anche i costi dovuti alla manutenzione e gestione dei baraccamenti come ad esempio il riscaldamento o condizionamento e la pulizia.
Nota n. 17259 del Ministero del Lavoro: il costo dei “baraccamenti” nella sicurezza dei cantieri
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