ROMA – Recepite da decreto interministeriale del 30 novembre firmato dai Ministeri del Lavoro, della Salute e dell’Interno, le Procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.
Il documento, approvato dalla Commissione consultiva permanente nella seduta del 16 maggio scorso, ha lo scopo di “indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
Il documento si compone di due parti: una sezione di istruzioni per l’uso seguita dal modello da utilizzare per seguire le procedure.
Così come sancito all’art. 1, comma 1 e 2 del decreto in oggetto, queste procedure si applicano alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma possono essere utilizzate anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7).
Nelle procedure si individuano quattro diverse fasi in cui la valutazione dei rischi si deve sviluppare:
- “descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
- identificazione dei pericoli presenti in azienda;
- valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
Per ogni fase il documento illustra come utilizzare il modello e la sequenza di operazioni da compiersi nel pieno rispetto di quanto normato con il D.Lgs. 81/08, di cui si ricordano brevemente i principi, tra cui: eliminazione dei rischi, completezza della valutazione, priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, importanza della sorveglianza sanitaria, e di adeguata informazione, formazione e addestramento per i lavoratori.
All’art. 1 comma 3 del decreto si stabilisce pertanto che: “I datori di lavoro nell’effettuare la valutazione dei rischi utilizzano la modulistica allegata al presente decreto e quella successivamente pubblicata sul sito www.lavoro.gov.it. sezione “Sicurezza nel lavoro”. Inoltre “ Le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 si considerano assolte in caso di adozione ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto” (art. 1 comma 4).
Il decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta con n. 285 il 6 dicembre 2012.
Entro 24 mesi dalla entrata in vigore, dopo aver monitorato l’applicazione delle procedure definite nel decreto, la Commissione consultiva permanente, “rielabora le procedure standardizzate di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, anche previa individuazione dei settori a basso rischio infortunistico”.
Info:Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.
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