ROMA – Il Ministero del Lavoro ha fornito nuove indicazioni in merito alla tenuta del registro infortuni chiarendo, al questo link (formato PDF) gli obblighi del datore di lavoro e cosa questo debba fare per tenere correttamente aggiornato il registro degli infortuni.
In attesa che venga emanato un apposito decreto interministeriale relativo al funzionamento del SINP – Servizio informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, tutte le aziende che sono tenute all’applicazione del Testo Unico sulla sicurezza devono comunque tenere un registro infortuni. Che dovesse sorgere per questo un registro nazionale, il SINP appunto, era già previsto dall’art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008 ma, poiché a due anni di distanza del registro non c’è ancora traccia il Ministero ha evidentemente ritenuto di dover dare delle indicazioni precise.
Questo registro dovrà dunque essere conforme al modello ufficiale approvato nel D.M. 12 settembre 1958 – ma con tutte le modifiche approvate nel D.M. del 5 dicembre 1996 – e ed essere timbrato dalla Asl territoriale. Fatto questo modulo le aziende saranno tenute ad averlo sul luogo di lavoro. Solo per la Lombardia, e dunque per le aziende che risiedono su questo territorio, in base ad una legge regionale, non sarà necessaria la vidimazione della Asl.
Si precisa inoltre che quando il lavoro svolto dall’azienda abbia carattere di mobilità o magari si svolga in un determinato luogo per un periodo di breve durata, il registro può essere tenuto presso la sede centrale, ma purché all’interno della stessa provincia. Al contrario, se il lavoro si svolge fuori dalla sede ma per un periodo prolungato il registro, regolarmente vidimato, dovrà essere presente il loco. Sempre nelle stesse istruzioni il Ministero specifica che vi è la possibilità per le imprese di utilizzare una procedura automatizzata di registrazione degli infortuni basata su schede individuali, anche queste timbrate dalla Asl. Ultimo ma non meno importante la precisazione che le disposizioni contenute all’art 53 comma 6 del Testo Unico sulla Sicurezza una volta che sarà entrato in vigore l’atteso decreto interministeriale istitutivo del SINP cesseranno, trascorsi 6 mesi, queste disposizioni cesseranno di essere in vigore, lasciando finalmente spazio all’attuazione del disegno originario del testo unico.