ROMA – Scade il 28 febbraio, l’invio della relazione annuale sull’utilizzo di amianto per tutte le imprese che direttamente o indirettamente si trovano a contatto con il materiale nocivo. Previsto dal comma 1 dell’art. 9 della legge 257 del 27 marzo 1992.
Così l’art. 9 comma 1 citato: “1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, inviano annualmente alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell’impresa, una relazione che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell’attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività, e le esposizioni all’amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.”
Pertanto i dati devono pervenire entro il 28 febbraio alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e alle unità sanitarie locali dei territori dove hanno sede le lavorazioni che implicano esposizione all’amianto. Anche sulla base delle relazioni ricevute le AUsL a loro volta “vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all’articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti.”
Per approfondire: Legge 27 marzo 1992 n. 257 sul sito INAIL – ex ISPESL.