ROMA – Cosa serve e, nello specifico, quale formazione deve avere colui che in una azienda è nominato Responsabile Sicurezze a Prevenzione e Protezione (RSPP)? A questa domanda, che certamente in molti si saranno posti, il Ministero del Lavoro ha recentemente provato a dar risposta attraverso un’apposita area del proprio portale, quella delle FAQ.
Si tratta di una sezione concepita per dare risposte precise, ma in un linguaggio più semplice e meno burocratico, alle aziende e ai cittadini che vogliano capire meglio la nuova normativa sulla sicurezza sul lavoro, in particolare le norme del Testo Unico 81/2008.
La domanda /risposta che riguarda i requisiti del RSSP è stata aggiunta di recente, il 30 novembre scorso. Non è l’unica ‘FAQ’ a riguardare questa figura; ci sono infatti altri schemi di domanda/risposta che risalgono al 2009 e al marzo del 2010 che spiegano, ad esempio, le modalità di organizzazione dei corsi che servono per formare questi addetti o come le aziende debbano regolarsi nel caso in cui il responsabile nominato vada in maternità. La nuova spiegazione aggiunta a fine anno, invece, va a far luce sui titoli che possono facilitare il conseguimento della certificazione rilasciata alla fine del corso. Pur rimandando per la risposta integrale al testo ufficiale del ministero proviamo qui a riassumere quanto detto nella FAQ.
Il RSPP è una figura prevista dall’art. 32 del Testo Unico. Secondo la legge per essere chiamati a svolgere questo compito occorre aver ricevuto una specifica formazione con appositi corsi generalmente distinti in tre moduli formativi. Tuttavia, per coloro che sono laureati in specifiche discipline – per esempio lauree in architettura e alcuni corsi di studio in ingegneria (soprattutto civile, ambientale e dell’informazione) – c’è la possibilità di vedersi riconosciuti alcuni moduli del corso. Si presume, infatti, che chi ha conseguito queste lauree magistrali – che sono divise in ‘classi’– abbia già su alcuni argomenti una formazione teorica tale da rendere superfluo seguire alcuni moduli (A, B, o tutti e due), che sono invece pensati per chi manca di queste conoscenze specifiche. La laurea tuttavia, anche se conseguita in queste classi di studio, non esonera dal seguire il modulo C del corso che rimane comunque obbligatorio così come rimane obbligatorio seguire a cadenza quinquennale dei corsi di aggiornamento specifici.