ROMA – Le cadute dall’alto sono una delle cause più frequenti di incidenti, e soprattutto di incidenti mortali per i lavoratori. Non a caso per chi svolge questa tipologia di lavoro esistono specifiche norme di sicurezza. Qualcosa però non era molto chiaro, così il Ministero del Lavoro ha recentemente pubblicato la circolare n. 29/2010 mediante la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.
La circolare, in particolar modo, spiega in maniera più dettagliata ciò che riguarda la costruzione e la manutenzione dei ponteggi rispondendo a 9 dubbi fondamentali che nel tempo erano emersi. La prima riguarda la validità delle autorizzazioni ministeriali rilasciate al fabbricante del ponteggio dicendo chiaramente che queste scadono il 14 maggio 2018, se sono state rilasciate prima del 15 maggio 2008, altrimenti dopo 10 anni dalla data di rilascio e che, cosa molto importante per gli operatori del settore, la scadenza riguarda solo il fabbricante del ponteggio o, comunque, chi l’ha richiesta. Dunque l’impresa che lo usa potrà continuare ad utilizzarlo anche dopo la cessazione della validità decennale dell’autorizzazione.
Il secondo punto chiarisce che chi vuole usa ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante una copia dell’autorizzazione ministeriale che deve essere tenuta, e se richiesto da gli organi di vigilanza, esibita, nei cantieri in cui venga effettivamente impiegata. Insieme all’autorizzazione in caso di controlli deve essere mostrata anche copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS).
Il terzo punto spiega inoltre che si possono realizzare ponteggi con elementi portanti prefabbricati, previa però esistenza di un progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato. Da questo progetto deve risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione, tenendo conto della presenza dei lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura.
Nella circolare si chiarisce inoltre che la sostituzione di un fermapiedi prefabbricato di un ponteggio con un altro fermapiedi prefabbricato, regolarmente autorizzato, ma appartenente ad un’altra autorizzazione ministeriale, può essere realizzata a condizione che sia verificata prima la compatibilità dell’elemento prefabbricato con lo schema strutturale del ponteggio.
Inoltre per quanto riguarda la sicurezza delle persone che transitano sui ponteggi può essere utilizzato l’elemento in plastica per rivestire i giunti dei ponteggi a tubi giunti, senza, in tal caso, che sia necessaria alcuna autorizzazione/omologazione dell’elemento.
E poi ancora nel caso in cui si preveda l’utilizzo di un tubo interno di collegamento (spinotto) di almeno 150 mm, che consenta l’unione di un montante, è possibile prevedere schemi tipo privi dell’elemento contro lo sganciamento dei montanti (spina a verme), ma è necessario che presentino ancoraggi a tutte le stilate in corrispondenza del primo e dell’ultimo piano del ponteggio, oltre che a tutti i piani della prima e dell’ultima stilata.
Sempre secondo il decreto inoltre è possibile utilizzare come montanti nei ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, tubi in acciaio di diametro e spessore nominali rispettivamente pari a 48,3 mm e 2,9 mm, a condizione che lo snervamento minimo sia pari a 235N/mm2. Resta naturalmente l’obbligo di non ridurre i coefficienti di sicurezza fino ad oggi adottati, nonché i carichi fissi e variabili e quant’altro possa intervenire negativamente sulle verifiche di calcolo del ponteggio.
Una serie di precisazioni che qui riportiamo in maniera semplificata, ma che nella circolare abbondano di specifiche tecniche e riferimenti alle leggi preesistenti; è dunque del tutto opportuno che chiunque sia titolare o responsabile della sicurezza in una azienda che fa uso di ponteggi abbia della circolare una copia integrale.
Sicurezza nei lavori svolti ad alta quota, arrivano i chiarimenti del ministero
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