ROMA – Pubblicata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali la “Circolare 21 dell’8 agosto 2011 – Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell’Allegato III al D.M. 11.04.11″. Il documento arriva a fornire chiarimenti riguardanti il recentemente prorogato Decreto 11 aprile 2011 (Verifica periodica attrezzature, proroga Decreto 11 aprile), che riguardano in particolare la possibilità di aziende e professionisti che abbiano la necessaria competenza e formazione di essere inscritti nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle suddette verifiche in sostituzione degli enti nazionali preposti, INAIL e ASL.
Il decreto per il quale la circolare si spende ricordiamo essere stato pubblicato al fine di disciplinare “le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l’INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11”. Le attrezzature da lavoro interessate e citate dall’allegato VII del Testo unico sulla sicurezza sono gli “apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga (Gruppo SC); sollevamento persone (Gruppo SP); gas, vapore, riscaldamento (Gruppo GVR); generatori di vapore d’acqua; tubazioni (gas, vapori, liquidi); generatori di calore a combustibile solido, liquido o gassoso per impianti; centrali di riscaldamento ad acqua; forni per industrie chimiche e simili”.
Deputati di base a tali controlli sono ASL e INAIL (in precedenza ISPESL), ma tutte e due sono autorizzate dal legislatore ad avvalersi “del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati”.
La circolare recentemente diramata dal Ministero del lavoro arriva a fornire chiarimenti riguardanti il come i soggetti pubblici o privati suddetti possono avanzare la propria candidatura e quindi iscriversi all’elenco degli abilitati alla verifica.
Sette i punti nei quali di dipana la nuova comunicazione ministeriale e ognuno di essi riguarda il punto 1.1 dell’ “Allegato III Modalità per l’abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti” del Decreto 11 aprile 2011.
Innanzitutto l’istanza. La domanda di iscrizione veniva segnalata come possibile anche per via telematica. Il Ministero ha ritenuto opportuno ora con la sua circolare specificare l’indirizzo email al quale riferirsi. Che è dgtutelalavoro@mailcert.gov.it.
Ancora, in riferimento ai documenti da allegare alla domanda:
- Il responsabile tecnico deve essere unico per il soggetto da abilitare;
- per ogni Regione in cui si intende svolgere la propria attività occorre indicare l’elenco delle attrezzature di cui si chiede l’abilitazione nonché lo specifico personale addetto alle verifiche delle singole attrezzature;
- occorre allegare all’istanza planimetrie in scala adeguata della sede centrale e di quelle Regionali in cui si intende operare, corredale di titolo di proprietà o di locazione o di comodato e dati catastali.
Infine, in relazione ai requisiti professionali necessari per poter presentare domanda, indicati dall’allegato I del Decreto 11 aprile 2011 che sono
- Certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008; con scopo di accreditamento evidenziante la competenza ciel soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, ovvero un’organizzazione conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 adeguatamente documentata; che garantisca competenza dei soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità propria e ciel proprio personale rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione manutenzione commercializzazione gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008”;
la circolare chiarisce che in assenza di certificato di accreditamento succitato:
- Il soggetto richiedente l’abilitazione dichiari, ai sensi del DPR 445/2000 [Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (ndr)] di essere indipendente dalle parti interessate e cioè dal progettista, costruttore, fornitore, installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore o manutentore delle attrezzature sottoposte a verifica, né siano il rappresentante autorizzato di una qualsiasi delle suddette parti;
- il soggetto richiedente l’abilitazione e il suo personale responsabile della verifica dichiarino, ai sensi del DPR 445/2000, di non essere il progettista, costruttore, fornitore, installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore o manutentore delle attrezzature sottoposte a verifica, né siano il rappresentante autorizzato di una qualsiasi delle suddette parti;
- il personale del soggetto richiedente l’abilitazione, coinvolto nelle attività concernenti l’oggetto dell’istanza, dichiari, ai sensi del DPR 445/2000, di non essere impegnato in attività che possano entrare in conflitto con l’indipendenza di giudizio e con l’integrità professionale in relazione all’attività di verifica, ed in particolare di non essere direttamente coinvolto nel progetto, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo e manutenzione delle attrezzature sottoposte a verifica ovvero di attrezzature similari in concorrenza:
- il soggetto richiedente l’abilitazione dichiari, ai sensi del DPR 445/2000, che tutte le parti interessate devono avere accesso ai servizi del soggetto richiedente, che non devono sussistere indebiti condizionamenti finanziari o di altra nature, che le procedure nell’ambito delle quali l’istante opera devono essere gestite in modo non discriminatorio.
Ogni variazione di diritto o di fatto operata dai soggetti che saranno abilitati dovrà essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su “conforme parere della Commissione di cui al D.M. 11.04.11, si esprimerà circa l’ammissibilità o meno della variazione comunicata”.
Al momento dell’iscrizione all’elenco i soggetti accreditati dovranno infine mostrare e documentare di:
- Disporre di un organigramma generale che evidenzi, in maniera dettagliata, la struttura operativa per ogni Regione in cui si intende svolgere l’attività delle verifiche oggetto del presente decreto e che indichi il nominativo del responsabile tecnico. […] Il responsabile tecnico deve essere un dipendente del soggetto abilitato ed avere una comprovata esperienza professionale superiore ai 10 anni nel campo della progettazione o controllo di prodotti, impianti e costruzioni”.
Per approfondire: la Circolare n212011 verifiche periodiche attrezzature di lavoro (PDF) sul sito del Ministero.