ROMA – Il decreto legge n.225, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre, è entrato immediatamente in vigore. Il decreto contiene una serie di proroghe di termini in scadenza che, ai sensi del decreto legge vengono differite al 31 marzo 2011 salvo eventuali ulteriori proroghe su cui il Presidente del Consiglio dei ministri può deliberare tramite decreto.
Il provvedimento, orami noto come Milleproroghe è costituito da 4 articoli e si divide sostanzialmente in due parti: le proroghe di termini in scadenza non onerose e quelle onerose con le relative coperture di bilancio. Al provvedimento sono allegati tre documenti:
- l’elenco dei 65 differimenti di termini in scadenza non onerosi richiamati nell’art. 1 del decreto legge;
- l’accordo tra Banca d’Italia e FMI per la linea di credito aperta per fronteggiare la crisi internazionale;
- le somme riassegnate dal bilancio per la copertura delle proroghe.
Tra le proroghe non onerose il decreto ha posticipato al 31 marzo le scadenze che riguardano l’adeguamento degli operatori del volontariato e delle cooperative sociali alle norme di salute sicurezza del T.U. 81/08 che per le suddette categorie prevede che
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 marzo 2011 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
(comma introdotto dall’articolo 3 del d.lgs. n. 106 del 2009)
(termine così prorogato dalla tabella 1 del decreto-legge n. 225 del 2010)
Nei prossimi tre mesi quindi gli operatori appartenenti a queste categorie, le associazioni di volontariato a carattere sia nazionale che locale, le cooperative sociali e del servizio civile dovranno
- effettuare l’analisi dei rischi;
- adottare misure di prevenzione;
- utilizzare le necessarie protezioni e abbigliamento idoneo alla salvaguardia della salute degli operatori;
- assumere la responsabilità, da parte dei presidenti delle associazioni o dei caposervizio, di monitorare la prassi e assicurarsi che le norme di sicurezza siano adottate.
Per maggiori informazioni sul decreto