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Sentenze, ecco quando scatta l’obbligo di sospendere i lavori

ROMA – Un operaio dipendente di una ditta in subappalto, peraltro privo di formale assunzione, che precipita da 7 metri, le corde di sicurezza che non ci sono e di fronte alla tragedia, dopo il dolore, la domanda: chi doveva impedire che accadesse, fermando i lavori per la mancanza delle misure di sicurezza?
La giurisprudenza, peraltro in linea con precedenti sentenze, ha confermato che, pur essendo irregolare la posizione del lavoratore e pur non essendo possibile per il coordinatore dei lavori essere a conoscenza della presenza del lavoratore irregolare, l’obbligo di sospendere i lavori fosse comunque suo.
Questo perché  l’obbligo di sospendere i lavori in caso di ‘pericolo grave e imminente’ rimane comunque in capo al coordinatore per l’esecuzione dei lavori e non è tanto inerente al fatto che egli sappia o meno della presenza di una ditta subappaltatrice o di un singola persona quanto alle condizioni del cantiere stesso. Nel caso specifico sul luogo mancavano – e si sarebbe potuto vedere ad occhio – i punti che dovevano costituire idoneo sostegno per chiunque avesse lavorato alle impalcature: un motivo sufficiente per sospendere i lavori fino alla messa a norma e indipendentemente da chi operasse sulle impalcature.
A ribadire questo obbligo è stata una recente sentenza della Cassazione penale, la n. 17576,  che richiama i coordinatori per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili ad una attenta e continua verifica delle condizioni oggettive in cui i lavori si svolgono. La fattispecie esaminata dalla Corte era una delle più complesse ma anche una delle più frequenti: una serie di ditte che operano in subappalto in uno stesso cantiere edile.

I lavori edili erano stati affidati a una impresa, ma questa li aveva subappaltati: il montaggio dei fabbricati in calcestruzzo a una ditta e la copertura ad altre due imprese, la prima delle quali, a sua volta, aveva subappaltato la copertura del capannone ad un’altra ditta ancora senza che il relativo contratto venisse portato a conoscenza del coordinatore, che aveva continuato ad ignorarne la presenza in cantiere. E proprio un lavoratore di quest’ultima ditta aveva subito un infortunio precipitando mentre era intento a lavori di copertura del tetto di un capannone, senza disporre ed utilizzare cinture di sicurezza o altri presidi antinfortunistici. La difesa del coordinatore dei lavori si era basata proprio sul fatto che questi non era a conoscenza della presenza di questa ditta. Ma la Cassazione non è stata d’accordo, ritenendo che il coordinatore avrebbe appunto dovuto rendersi conto che non c’era, visibilmente, la predisposizione delle necessarie misure precauzionali e che nonostante ciò non aveva impedito il procedere dei lavori e che da tale negligenza era poi dipeso l’infortunio.

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