ROMA – “Il committente deve garantirsi che l’impresa appaltatrice sia in possesso delle capacità tecniche ed organizzative per realizzare i lavori appaltanti nel rispetto delle norme di sicurezza ed attuando le necessarie misure di prevenzione”.
Questa la massima in calce alla Sentenza n.31633/2010 con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto responsabili, per la mancata verifica della “idoneità tecnica” della ditta subappaltatrice a svolgere i lavori, il responsabile legale della ditta appaltatrice, il direttore di cantiere ed il capo cantiere in seguito ad un infortunio mortale occorso ad un operaio intento alla congiunzione di due tubi di acciaio all’interno di uno scavo per la costruzione di una nuova condotta di un acquedotto.
I giudici della Sezione IV Penale della Corte di Cassazione hanno ritenuto la ditta subappaltatrice non idonea allo svolgimento del lavoro, sia perchè priva dei mezzi necessari ad attuare le misure di prevenzione idonee come contenute nel piano di sicurezza, sia per il tempo esiguo prospettato per il termine dell’appalto (90 giorni), ed hanno così imputato la responsabilità in capo al legale rappresentante della ditta appaltatrice firmatario del contratto con l’impresa subappaltante.
Nella motivazione alla loro decisione gli Ermellini si sono così espressi: “Il responsabile legale della ditta appaltatrice e firmatario del contratto con la ditta subappaltatrice era da ritenersi responsabile del verificarsi dell’evento mortale per avere affidato una parte importante dei lavori ad una impresa oggettivamente priva dei mezzi e della organizzazione necessari al fine di garantire il rispetto delle norme di protezione dell’incolumità dei lavoratori”.
Allo stesso modo responsabili dell’evento mortale sono stati ritenuti il direttore del cantiere ed il capocantiere per il mancato obbligo di vigilanza sulle modalità con cui erano eseguiti i lavori, in quanto come responsabili dei lavori competeva loro la supervisione degli stessi.
Infatti secondo i Giudici Supremi, i responsabili in cantiere si sarebbero dovuti impegnare ad interrompere i lavori svolti senza il rispetto delle norme di sicurezza ed “avrebbero dovuto interessarsi – hanno continuato i Giudici in motivazione – del modo in cui il subappaltatore eseguiva i lavori, cooperando con lo stesso all’attuazione delle misure di protezione dei lavoratori e di prevenzione degli infortuni”.