ROMA – Pubblicata dalla Cassazione Penale il 7 settembre 2011 una sentenza a numero 33294 riguardante la “Responsabilità del titolare di una ditta di autolavaggio per aver omesso di collocare idonei dispositivi antincendio nel piazzale all’aperto dove veniva effettuato il lavaggio dei mezzi”.
La sentenza fa riferimento all’azione giudiziaria attuata nei confronti di un imprenditore, titolare di una ditta di autolavaggio, che aveva discrezionalmente omesso di collocare in una specifica area i dispositivi antincendio prescritti. L’area in questione è il piazzale in cui avvengono le operazioni di autolavaggio.
L’imprenditore, per giustificare l’omissione aveva fatto riferimento alle particolari condizioni di quell’ambiente di lavoro, dove non erano, a sua detta, trattati materiali e/o oggetti a rischio di incendio, e che era dotato “di attrezzature quali pompe capaci di sprigionare con potenza abbondanti getti d’acqua e più in generale tali da creare una zona completamente umida e bagnata, nel caso contestato non si può configurare alcuna rappresentazione di un pericolo determinato, ovvero generico”.
Nonostante l’apparente ragionevolezza della giustificazione la Corte di Cassazione ha ribadito con forza che “se per l’esercizio di una certa attività come quella di cui è titolare il ricorrente, la legge prescrive l’adozione, per la pericolosità in sé dell’attività esercitata, di determinate misure antinfortunistiche in tutti i luoghi dell’azienda ed in ogni parte di essa ove viene svolta l’attività, non può essere rimessa alla discrezionale volontà del gestore individuare le zone ove il pericolo di incendio sussiste e quelle ove non sussiste.”
Nello specifico caso poi, l’eventuale assenza di rischio incendio sul piazzale di autolavaggio è facilmente confutabile: è infatti possibile che nelle attività di lavaggio possa verificarsi una perdita di carburanti che anche se mischiati ad acqua mantengono un alto potere incendiario.
Soprattutto è fatto obbligo ribadire l’assoluta autorità conferita agli organi di controllo e riaffermare che “La scelta eventuale di non ritenere sussistente il pericolo di incendio in un determinato luogo dell’azienda ove viene svolta un’attività che richiede l’adozione delle misure antincendio, può essere rimessa solo all’organo tecnico deputato al controllo ed al rilascio delle relative autorizzazioni, ma non certo, alla parte interessata.”
Per approfondire: Cassazione Penale, 07 settembre 2011, n. 33294 – Dispositivi antincendio e copertura di tutte le zone di pericolo.