ROMA – Confermata dalla Corte di Cassazione la condanna ad un datore di lavoro responsabile di aver provocato lesioni a un suo dipendente per averlo fatto operare con una macchina, marcata CE, ma non conforme con i requisiti di sicurezza.
Con questa sentenza la Suprema Corte ribadisce il ruolo del datore di lavoro nella tutela della sicurezza dei lavoratori, ruolo fondamentale che lo obbliga a un controllo scrupoloso del rispetto delle norme anche da parte di altri compreso il produttore di macchinari e il lavoratore stesso.
Il caso si è posto a seguito dell’incidente incorso a un lavoratore che si è fratturato una mano, con prognosi superiore a quaranta giorni, lavorando con una macchina che non presentava sufficienti caratteristiche di protezione.
Il datore di lavoro è quindi risultato colpevole di aver introdotto in azienda e messo in opera una macchina costruita senza il rispetto delle norme antinfortunistiche. Si trattava di una macchina monoblocco in cui il dispositivo di riavvolgimento del filo era privo di riparo e protezione. L’operaio addetto alla macchina incorreva nell’incidente durante un’operazione di manutenzione e pulizia durante le quali la mano era rimasta incastrata tra la bobina di tiro e il contro rullo.
Inoltre il datore di lavoro era imputato di non aver fornito all’operaio sufficiente formazione.
Capi di imputazione per il datore sono stati :
– violazione del D. Lgs. 626/94 per quanto riguarda in particolare il comma 1 degli articoli 35, 37 e 38 che citano:
- Art. 35, comma 1: Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
- Art. 37, comma : Il datore di lavoro provvede affinché, per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d’uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
- Art. 38, comma 1: Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull’uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone
Il datore di lavoro, condannato a 300 euro di multa, aveva fatto ricorso alla Corte Suprema adducendo a suo favore una presunta buona fede essendosi egli fidato della presenza di un marchio di conformità alle norme CE sulla suddetta macchina.
Per quanto invece riguarda l’imputazione in merito alla mancata formazione egli riteneva di essere in regola avendo fornito al lavoratore regolare corso di carrellista e avendo affiancato all’operaio un lavoratore esperto.
Tutto questo non è stato valutato sufficiente da parte della Suprema Corte che ribadisce il ruolo di primo garante della sicurezza al datore di lavoro su cui quindi ricadono obblighi di controllo fino alla pedanteria.
Nel caso specifico poi, la carenza di adeguate protezioni alla macchina in questione erano evidenti, tanto che era stata operata una modifica migliorativa ma non sufficiente, e il corso fornito all’operaio non atteneva agli specifici rischi di lavorazione con quella macchina.
La Corte di Cassazione torna quindi a ribadire ruolo e responsabilità del datore di lavoro facendo riferimento agli stessi orientamenti manifestati in precedenti sentenze:
“L’imprenditore, invero, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, è, comunque, il principale destinatario delle norme antinfortunistiche previste a tutela della sicurezza dei lavoratori ed ha l’obbligo di conoscerle e di osservarle indipendentemente da carenze od omissioni altrui e da certificazioni pur provenienti da autorità di vigilanza: “il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “CE” o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità”
“Quanto all’addestramento del (…) i giudici di merito hanno accertato in punto di fatto che quest’ultimo non aveva ricevuto specifica formazione sul macchinario in argomento: orbene, tale omissione non può ritenersi neutralizzata dall’affidamento del lavoratore ad altro dipendente dotato di esperienza”.