ROMA – Rigettato il ricorso in Cassazione di un dipendente che chiedeva all’azienda ospedaliera in cui è impiegato il risarcimento per una caduta dovuta a cattivo funzionamento dell’ascensore.
Il ricorrente aveva riportato frattura del femore a causa di una caduta avvenuta uscendo dall’ascensore che non si era arrestato all’altezza del piano. In prima istanza il ricorrente si era rivolto al TAR del Friuli Venezia Giulia che aveva però respinto l’appello.
La Cassazione Civile, Sezioni unite, con sentenza del 27 gennaio 2011 ha confermato il rigetto del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite che ammontano a circa 2700 euro. Perché?
Già il Consiglio di Stato aveva rilevato che il rapporto di lavoro intercorrente tra l’impiegato e l’azienda sanitaria aveva rappresentato “mera occasione di evento dannoso”. Il fatto era avvenuto sì sul luogo di lavoro e in orario di lavoro ma non è possibile ravvisarne una responsabilità per l’azienda sanitaria, datore di lavoro. L’evento non è ascrivibile a violazioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e non rientra nelle responsabilità contrattuali del datore di lavoro.
L’evento quindi si è verificato per “violazione di obblighi che non gravano sull’Amministrazione ospedaliera come datore di lavoro”, ma che concernono “piuttosto la salvaguardia delle condizioni di funzionamento degli ascensori in vista del loro uso da parte della generalità degli utenti, ossia di un numero indefinito di persone”. L’amministrazione ospedaliera è quindi responsabile del corretto funzionamento degli ascensori, non in quanto datore di lavoro ma per tutelare tutti gli utenti che accedono all’ospedale a prescindere dall’esistenza o meno di un rapporto d’impiego.