ROMA – La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un datore di lavoro e il responsabile della sicurezza per i lavoratori, entrambi condannati per omicidio colposo a seguito di incidente mortale occorso nella loro azienda.
I fatti risalgono al 2003 quando un operaio, impiegato in una ditta di autotrasporti è stato vittima di infortunio mortale durante le fasi di carico di un automezzo.
Le operazioni di carico coinvolgevano alcuni operai sotto la sorveglianza del responsabile della sicurezza per i lavoratori e coordinatore dei lavori e prevedevano l’uso di due gru.
I carichi, ognuno del peso di circa 10-13 quintali erano sollevati e imbragati con la prima gru, agganciati a staffe per rendere il carico solidale, agganciati alla seconda gru e quindi sganciati dalla prima in sicurezza.
Al momento del carico del quarto modulo l’operaio provvedeva a sganciare il carico prima che fosse assicurato alle staffe. Il carico precipitava schiacciandolo e procurandogli lesioni letali.
I giudici di merito attribuivano responsabilità dell’incidente al datore di lavoro e al responsabile dei lavoratori per la sicurezza e la Cassazione con sentenza n. 45890 del 31 dicembre 2010 ne confermano la condanna.
I giudici hanno rilevato inadempienze del datore di lavoro per non aver dotato la seconda gru impegnata nella messa in sicurezza del carico di fasce idonee a sostenere il carico previsto dall’operazione. Si ribadisce inoltre che le responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio derivano direttamente dalla legge e se ne può invocare estraneità solo nel caso di precisa delega affidata a terzi, eventualità che nel caso in oggetto non è intercosa. Nulla è valsa quindi la difesa del datore di lavoro che si era dichiarato estraneo alla gestione della sicurezza in azienda, dichiarando di occuparsi unicamente di amministrazione.
Inutile anche la difesa basata sul fatto che l’infortunio è avvenuto a causa di imperizia dell’operaio.
Anche se sussistesse imperizia da parte dell’operaio questa non solleva il datore di lavoro dalla sua responsabilità né scinde il nesso di causalità per cui la morte dell’operaio è avvenuta a causa di non sufficienti tutele di sicurezza nello svolgimento del suo lavoro. Unica casistica che solleva il datore dalle sue responsabilità è di fronte a comportamento abnorme e imprevedibile del lavoratore, ma non è questo il caso.
Le responsabilità del datore di lavoro sono ribadite da questa sentenza che ne sottolinea la funzione di garante assoluto per la sicurezza del lavoratore:
«Esiste infatti in capo al datore di lavoro una posizione di garanzia che gli impone di apprestare tutti gli accorgimenti, i comportamenti e le cautele necessari a garantire la massima protezione del bene protetto, la salute e l’incolumità del lavoratore appunto, posizione che esclude che il datore di lavoro possa fare affidamento sul diretto, autonomo, rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali, essendo invece suo compito non solo apprestare tutti gli accorgimenti che la migliore tecnica consente per garantire la sicurezza degli impianti o macchinari utilizzati ma anche di adoperarsi perchè la concreta esecuzione del lavoro avvenga nel rispetto di quelle modalità. »
Per quanto riguarda il responsabile della sicurezza la sua colpevolezza è evidente dato il fatto che non è tempestivamente intervenuto quando l’operaio ha agito in modo errato mettendosi in situazione di grave pericolo.