ROMA – Si è risolto con una rinuncia al ricorso il procedimento penale intentato da un autotrasportatore al suo datore di lavoro ritenuto colpevole dell’infortunio stradale di cui il dipendente è stato vittima. La Corte di Cassazione penale, sezione terza, con sentenza 1856 del 21 gennaio ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi delll’art. 591 c.p.p. cooma1, lett d).
L’ipotesi accusatoria sosteneva che il datore di lavoro fosse responsabile dell’incidente in quanto aveva permesso che il dipendente si mettesse alla guida di un autocarro che presentava difetti al funzionamento del cambio, difetti di cui il datore di lavoro era a conoscenza ma su cui non era intervenuto. Inoltre il mezzo era stato caricato in eccedenza di quasi 95 quintali rispetto al peso consentito.
Nello svolgere la sua mansione di trasporto il dipendente veniva a trovarsi in difficoltà in un tratto in discesa dell’autostrada e rilevando un surriscaldamento dei freni era obbligato a rallentare la corsa dirigendosi più volte verso i muri che delimitano la carreggiata fino a provocare la fuoriuscita del mezzo e il suo ribaltamento.
Da qui le indagini e il procedimento per stabilire le responsabilità dell’accaduto.
La parte accusatoria attribuiva al datore di lavoro una serie di omissioni per quanto riguarda la tutela della sicurezza dei lavoratori: l’assenza nell’automezzo di un limitatore di velocità, l’utilizzo improprio dell’automezzo che veniva utilizzato come portacontainer anche se era omologato come cassone ribaltabile trilaterale, la mancata erogazione di specifica formazione al conducente del mezzo, la violazione normativa concernente l’eccessivo carico posto sul mezzo cui si può imputare il surriscaldamento dei freni, ecc.
Tuttavia le accuse venivano rigettate in quanto non era possibile determinare nesso causale tra l’evento infortunistico e la responsabilità del datore di lavoro.
Per i giudici causa dell’incidente era stata in primo luogo imperizia del conducente che aveva mantenuto per lunghi tratti di strada una velocità superiore ai limiti di legge e che aveva ignorato il surriscaldamento dei freni senza procedere a limitare la velocità fino a trovarsi nell’impossibilità di frenare. Il mezzo presentava sì un difetto al cambio ma questo non è ascrivibile alla dinamica del’incidente. Per quanto riguarda invece il sistema frenante era stato regolarmente sottoposto a revisione.
La corte di cassazione, cui si era appellato il ricorrente, non si pronuncia sul caso in quanto il ricorrente, adeguatamente risarcito dei danni da parte della compagnia assicurativa del datore di lavoro, rinuncia al ricorso.