ROMA – E’ con sollievo che la categoria professionale dei Medici Competenti annuncia che il decreto ministeriale riguardo l’obbligo di trasmissione dei dati non è stato emanato anche nel 2010. Pertanto in attesa di approvazione del suddetto decreto ad ora non ricade sul Medico Competente alcun obbligo di trasmettere i dati sanitari, così come previsto dall’art. 40 del D. Lgs. 81/08 che cita:
Art. 40. Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
Obbligo che, se disatteso, avrebbe implicato una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro. Il D.Lgs. 106/09, che contiene disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, era intervenuto sul suddetto articolo stabilendo date e modalità per la emanazione di indicazioni certe per operare la suddetta trasmissione e aveva fissato che:
Art. 25 Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.
Ad oggi esiste una prima versione dell’allegato 3B che definisce i contenuti minimi dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria da inviare ai vari enti interessati. La griglia proposta prevede l’invio di:
- Dati identificativi dell’azienda;
- Dati identificativi del Medico competente;
- Rischi cui sono esposti i lavoratori;
- Protocolli sanitari adottati;
- Infortuni denunciati;
- Malattie professionali segnalate;
- Tipologia dei giudizi di idoneità.
Questa griglia tuttavia non è stata definitivamente approvata dalle istituzioni preposte. Allo stato dei fatti quindi per l’anno 2011 non è fatto obbligo per il medico competente di inviare dati sanitari alle ASL o ad altri Enti o istituzioni. L’obbligo sussisterà allorquando sarà emanato il decreto attuativo con indicazioni sulla griglia definitiva dei dati da inviare (allegato 3B) e saranno stabilite le modalità di trasmissione delle informazioni con relativa definizione della scadenza dell’adempimento.