A trattare la valutazione e la gestione del rischio interferenze in caso di contratti d’appalto d’opera o di somministrazione è l’articolo 26 del Testo Unico.
In occasione di affidamento di lavori ad appaltatrici o lavoratori autonomi il datore di lavoro è chiamato a verificarne l’idoneità tecnica in relazione ai lavori e a informare gli stessi sui rischi specifici presenti e sulle relative misure di prevenzione e protezione.
Ogni datore di lavoro incaricato presente deve quindi cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione, e coordinare “gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”.
Al vertice il committente, che deve occuparsi della cooperazione e del coordinamento anche attraverso l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze. Il Duvri va allegato al contratto d’appalto ed adeguato all’evolversi dell’impiego.
Il datore di lavoro committente può assolvere all’adempimento “limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali” anche nominando un “proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonchè
di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”.
Gli obblighi citati non interessano servizi di natura intellettuale, forniture, lavori e servizi non superiori a cinque uomini giorno “sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato”.
Qui per la consulenza Tutto626 nella redazione del Duvri.