ROMA – Nella seduta del 26 febbraio 2014 il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, detto Milleproroghe.
Due le disposizioni principali da segnalare.
La prima riguarda la prevenzione incendi nelle stutture alberghiere. Il nuovo Milleproroghe ha infatti introdotto il differimento al 31 dicembre 2014 dei termini di adeguamento delle strutture con oltre 25 posti letto alle disposizioni antincendio.
Si legge infatti: “Art.1.- (Proroga di termini in materia di turismo).
Il termine stabilito dall’articolo 15, comma 7, del Decreto-legge 29 dicembre 2011 n.126 convertito con modificazioni, dalla legge, 24 febbraio 2012, n.14, per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l’ammissione al Piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’Interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.76 del 30 marzo 2012 e successive modificazioni”.
Ancora, “con decreto del ministro dell’Interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del ministero dell’Interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto“.
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La seconda dispozione riguarda il Sitri. Il Milleproroghe in questo caso, andando a modificare il comma 3-bis dell’articolo 11 del decreto legge 101/2013 convertito in Legge 30 ottobre 2013 n.125, proroga al 31 dicembre 2014 il termine ultimo per l’inizio delle applicazioni delle sanzioni.
Questo il comma della Legge 125 del 2013 con il passaggio che è stato emendato:
“3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al Sistri di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all’integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al
Sistri, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo”.
Info: testo Milleproroghe pubblicato dal Senato.