ROMA – Fitosanitari e uso non professionale. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.88 del 16 aprile 2018 il Decreto 22 gennaio 2018 n.33 Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali. Regolamento che definisce classificazione di pericolo, formulazione, confezionamento, imballaggio, avvertenze e precauzioni da segnalare per l’utilizzo in sicurezza dei prodotti. Per la prevenzione dai rischi ai quali possono essere esposti uomo, ambiente e organismi non bersaglio. In vigore dal 1° maggio 2018.
I requisiti oggetto del Regolamento sono raccolti nell’allegato arrivato a stesura definitiva dopo le osservazioni del Ministero della Salute in data 27 gennaio 2014, delle imprese di categoria 3 febbraio 2014, Consiglio tecnico-scientifico 23 giugno 2015, Consiglio di Stato 11 febbraio 2016 e dopo l’obbligo di notifica alla Commissione UE in conformità alla direttiva (UE) 2015/1535. Si tratta di un allegato che in futuro potrà essere modificato con decreto di natura non regolamentare del Ministero della Salute. Il Regolamento ne riporta scadenze per l’adeguamento del commercio nel periodo transitorio e per la pubblicità.
Come si evince nella premessa dell’allegato, è stato elaborato per la protezione dell’utilizzatore non professionale o di chiunque possa entrare in contatto con fitosanitari e per la protezione dell’ambiente. Ciò in applicazione della direttiva 2009/128/CE che non prevede formazione per l’utilizzatore non professionale ma che al contempo indica: “Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie concernenti i pesticidi autorizzati per gli utilizzatori non professionali al fine di evitare operazioni di manipolazione pericolose. Tali misure possono includere l’uso di pesticidi a bassa tossicità, di formule pronte per l’uso e di limiti del volume dei contenitori o imballaggi”.
I prodotti oggetto del decreto sono i PFn Pprodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, suddivisi in PFnPO prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali e PFnPE prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili. Si tratta di prodotti che interessano utenti non professionali che non necessitano di abilitazione da articolo 9 Decreto legislativo 150/2012 e autorizzati da regolamento (CE) 1107/2009.
L’allegato di riferimento indica:
- “A) Requisiti dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali.
A.1) Classificazione di pericolo del prodotto (esenti da classificazione di pericolo ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 Clp).
A.2) Classificazione di pericolo e proprietà tossicologiche delle sostanze attive e dei coformulanti presenti nel prodotto.
A.3) Formulazione, confezionamento e taglia.
A.4) Avvertenze e precauzioni d’uso.
A.5) Intervallo di tempo tra l’applicazione del prodotto fitosanitario alla coltura e la raccolta del prodotto vegetale destinato all’alimentazione (intervallo di sicurezza). - B) Misure concernenti la stima dell’esposizione dell’uomo, dell’ambiente e degli organismi non bersaglio.
I prodotti devono avere in etichetta l’indicazione “Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali” seguita da PFnPE o PFnPO. Nella vendita devono essere indicati con apposita cartellonistica e ancora “ai fini del commercio e della vendita dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, ad esclusione di quelli ricadenti nella categoria dei PFnPO, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, nonché le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1, 2, 4 e 5, all’articolo 10, commi 1 e 3, e all’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150″.
La pubblicità che li interessa deve rispettare l’articolo 66 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per l’autorizzazione all’immissione in commercio vigono le tariffe decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012.
Misure transitorie. Gli articoli 6, 7 e 8 del decreto riportano scadenze per l’uso dei fitosanitari autorizzati prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto, per prodotti in corso di autorizzazione ai sensi regolamento (CE) n. 1107/2009 al fine del riesame da parte del Ministero della Salute su istanza dell’impresa; modifica dell’etichetta; tariffe per le autorizzazioni.
Info: GU n. 88 del 16 aprile 2018, Decreto 22 gennaio 2018 n.33