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Sicurezza, Regione Umbria, linee di indirizzo per la valutazione del rischio sul lavoro

PERUGIA – Le modalità di collaborazione alla valutazione e gestione del rischio in azienda. Pubblicate dalla Regione Umbria con Dgr 22 dicembre 2014, n.1721, BUR del 28 gennaio 2015, delle linee di indirizzo con i criteri minimi per la gestione dei rapporti tra le figure professionali coinvolte nella valutazione e nella gestione dei rischi sul lavoro. Linee di indirizzo che rientrano nel programma Lavoro e salute del Piano regionale della prevenzione 2014-2018.

Il documento è stato realizzato da un gruppo di lavoro istituito dal Comitato Regionale di Coordinamento. Fasi della valutazione, collaborazione, medico competente, Rspp, Rls. Descrive e scandisce momenti e obblighi, il Testo Unico sicurezza, e in che modo le varie figure professionali devono essere coinvolte.

Datore di lavoro e collaborazione

La valutazione dei rischi è fra gli obblighi del Datore di Lavoro (DL) non delegabili ad altri soggetti (art. 17 comma a D.lvo 81/08) ed è un processo a più stadi e interdisciplinare in quanto deve essere espletato in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (Rspp) e il Medico Competente (Mc), nei casi di cui all’articolo 41″.

“La responsabilità giuridica della valutazione dei rischi, quindi, è in capo al DL e detta responsabilità si sostanzia, sul piano formale, attraverso la produzione di un documento detto documento di valutazione dei rischi (DVR). Per l’allestimento di tale documento il DL si avvale della collaborazione del RSPP e del MC; a questi possono essere affiancati altri professionisti esterni al Servizio Prevenzione e Protezione, con funzioni di supporto tecnico sia nello studio dei fattori di rischio, che nella redazione della stessa documentazione di riferimento”.

In quest’ottica appare fondamentale delineare alcuni criteri che favoriscano la corretta gestione dei rapporti tra le varie figure coinvolte nella valutazione e gestione del rischio e quindi consentano a tutti i soggetti di svolgere appieno il proprio ruolo e contestualmente di dimostrare l’avvenuta collaborazione alla valutazione del rischio. I paragrafi che seguono vogliono quindi contribuire alla definizione di criteri minimi attraverso i quali la collaborazione possa essere sviluppata efficacemente e dimostrata dal punto di vista formale”.

Linee guida

Le linee guida elencano tutte le attività utili alla collaborazione nella valutazione del rischio. Il sopralluogo negli ambienti di lavoro, la riunione periodica annuale (obbligatoria per aziende e unità produttive con più di 15 lavoratori), la riunione preliminare anche dove non sia previsto dall’articolo 35 del TU, entrando nel dettaglio dell’indicazione procedurale della modalità di collaborazione nella valutazione del rischio. Dall’analisi preliminare alla valutazione finale, descrivendo la collaborazione e il coinvolgimento di tutte le figure professionali in ogni fase.

Si parte dall’analisi preliminare, che comporta:

  • “la descrizione del ciclo tecnologico e lo schema delle diverse attività svolte in azienda;
  • l’individuazione qualitativa, degli agenti (chimici, fisici, biologici etc) pericolosi presenti nel ciclo lavorativo con l’acquisizione della documentazione tecnica (schede di sicurezza, schede tecniche etc);
  • la valutazione quantitativa, (es. delle quantità di agenti chimici utilizzati), modalità e tempi di utilizzo e programmi di manutenzione;
  • l’individuazione degli esposti per gruppi omogenei;
  • la disponibilità di sistemi di prevenzione ambientali e di dispositivi di protezione collettivi e individuali;
  • i risultati di eventuali pregresse indagini di igiene industriale;
  • eventuali infortuni, incidenti o malattie professionali;
  • i risultati della sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione a quelli del monitoraggio biologico”.

Quindi il sopralluogo e l’analsi dei contributi di ognuna delle figure aziendali, fino alla valutazione del rischio, sintetizzata nei seguenti passaggi:

“1: Individuazione del pericolo: ruolo del Mc per gli aspetti di salute, ruolo del Rspp o di altri consulenti per gli aspetti di sicurezza;

2. Valutazione esposizione:

  • • Rspp e/o consulente tecnico specializzato stima il livello di esposizione professionale, mediante, indagini di igiene industriale (es. campionamenti ambientali per agenti chimici, fonometria o misurazione delle vibrazioni per gli agenti fisici, etc) laddove previsto e possibile, e/o ricorrendo ad informazioni tecniche accreditate o di letteratura specifica corrente;
  • Mc collabora, partecipando alla programmazione dei controlli espositivi (ad esempio individuando gli agenti chimici eventualmente da misurare ed i gruppi omogenei ad essi esposti ed interpretando i risultati delle misure); effettua l’eventuale monitoraggio biologico o altre attività utili alla stima del rischio di sua competenza (ad esempio somministrazione di questionari clinico anamnestici ad hoc o partecipazione ai focus group per la valutazione dello stress lavoro-correlato). Laddove non risulti praticabile il controllo diretto dell’esposizione, definisce le fonti informative da cui trarre una stima dell’esposizione;

3. Relazione dose/effetto o dose/risposta: il Mc valuta gli effetti per la salute sulla base dei dati di esposizione e/o sulla base di altre informazioni tecniche accreditate o di letteratura specifica corrente;

4. Caratterizzazione del rischio: il Mc, correlando gli elementi del punto 2) e del punto 3), indica per quali patologie si configura una condizione di rischio, definendone, laddove possibile, l’eventuale entità in termini di probabilità e gravità, sempre tenendo conto della coesistenza di altri eventuali fattori di rischio che possono avere un effetto sinergico con quello in esame (es. agenti chimici e rumore, sovraccarico biomeccanico arti superiori e vibrazioni mano braccio, etc). Un importante contributo a questa fase può essere dato dai risultati della sorveglianza sanitaria”.

Per ognuna delle figure professionali presenti nelle fasi di valutazione, le linee guida forniscono un inquadramento dettagliato. Il medico competente “chiamato dalla norma a svolgere una funzione fondamentale per la tutela della salute dei lavoratori, in quanto è colui che deve garantire, attraverso momenti di collaborazione diversi e che rimandano ad aspetti professionali anche non prettamente medici, il corretto esercizio dell’insieme delle attività di sua diretta competenza, in particolare della sorveglianza sanitaria, come previsto all’art. 2 comma 1 lett. m e all’art. 25 del D.Lvo 81/08”.

Il Rspp “figura strategica nel sistema di gestione della sicurezza previsto dal D.Lgs. 81/2008 e in particolare nell’ambito della valutazione dei rischi; il Rls “un ruolo che si inscrive in un ambito cooperativo- partecipativo, in particolare nell’ambito della valutazione dei rischi e sul piano delle misure attuative”.

Info: 
Linee di indirizzo valutazione rischi pubblicate su Olympus
BUR Regione Umbria 28 gennaio 2015

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