ROMA – Due sono gli articoli del D.Lgs. n. 81/2008 (cd. T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) modificati dall’art. 5 del “Piano” aggiungendovi ulteriori “obblighi di informazione”:
– l’art. 18, D.Lgs. n. 81/2008, che riguarda gli obblighi a cui sono tenuti il datore di lavoro e il dirigente al fine di consentire l’accesso alle zone “a rischio” del cantiere ai soli lavoratori che siano stati dotati di idonei dispositivi di protezione individuale, formati e adeguatamente addestrati): in particolare, l’art. 18 prevede che, nell’ambito dell’attività svolta in regime di appalto o subappalto, il personale dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice debba essere dotato di una tessera di riconoscimento, munita di fotografia con l’indicazione delle generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
– l’art. 21, D.Lgs. n. 81/2008, che, invece, è relativo agli obblighi dei componenti dell’impresa familiare e dei lavoratori autonomi: in particolare, i lavoratori autonomi – che prestino il loro lavoro in un luogo in cui si svolgano attività in regime di appalto o subappalto – sono obbligati a munirsi di una tessera di riconoscimento con foto, contenente le proprie generalità.
Entrambi gli articoli vengono modificati con l’art. 5 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 (Identificazione degli addetti nei cantieri) che, in sintesi, stabilisce che nel caso del personale occupato da impresa appaltatrice o subappaltatrice, la tessera di riconoscimento dovrà contenere la data di assunzione, e in caso di subappalto, la relativa autorizzazione oltre ovviamente alle informazioni previste dall’art. 18 del dlgs 81/2008.
Per i lavoratori autonomi, la tessera da essi predisposta dovrà contenere anche l’indicazione del committente.
La prima parte della norma interviene direttamente sull’art. 18 del d.lgs. 81/2008 relativo agli obblighi previsti in capo al datore di lavoro e al dirigente. Questa disposizione riguarda in particolare gli adempimenti che i lavoratori sono tenuti a rispettare al fine di consentire che soltanto quelli forniti di idonei dispositivi di protezione individuale, formati e adeguatamente addestrati possano accedere all’interno delle zone che li espongono a rischio.
La seconda parte dell’art. 5, invece, modifica l’art. 21 del d.lgs. 81 del 2008, che disciplina gli obblighi per i componenti dell’impresa familiare e per i lavoratori autonomi.
Con la seconda parte dell’art. 5, il legislatore interviene sugli strumenti di riconoscimento dei lavoratori nel caso in cui svolgano la propria attività in regime di appalto o subappalto. Infatti, è stato previsto l’ulteriore obbligo di inserire l’indicazione del committente nella tessera di riconoscimento corredata di fotografia e generalità del prestatore. Tale intervento dovrebbe quindi servire ad evitare ancor più che in passato pericolose confusioni, in ordine ai regimi di tutela da applicare, tra lavoratori subordinati ed autonomi.
La ratio della norma è quindi quella di migliorare l’organizzazione del lavoro all’interno del cantiere, rendendo ancora più stringenti gli strumenti di identificazione dei lavoratori.
Secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008, i datori di lavoro e i dirigenti che non diano al loro personale la tessera di riconoscimento – completa delle informazioni obbligatorie sopra riportate – incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 100 a 500 euro per ogni lavoratore.
Tale sanzione si riduce da 50 a 300 euro per i lavoratori che non espongono la tessera e per i lavoratori autonomi che non se ne dotino.
Sempre in materia di “sicurezza dei cantieri”, tra le norme del “Piano” operative già dal 7 settembre vi è anche l’art. 4, volto a rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri (a tal fine, la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi).
La lotta antimafia si fa anche nei cantieri. Il Piano straordinario contro le mafie introdotto dalla L. n. 136/2010 fa infatti parte di un più ampio quadro strategico-politico costituito da una serie articolata di interventi varati per contrastare la criminalità organizzata. Da segnalare che, oltre alle due disposizioni citate (art. 4 e 5 della L. n. 136/2010), vi sono state di recente delle interessanti iniziative di contrasto della criminalità organizzata nell’ambito del settore dei lavori edili:
– la c.d. “direttiva cave” indirizzata dal Ministro dell’Interno Maroni ai prefetti sui controlli antimafia degli appalti pubblici di attività imprenditoriali legate al ciclo del calcestruzzo (prot. ingresso 23 giugno 2010 n. 4610) che ha previsto la creazione delle c.d. white lists di imprese affidabili.
– l’approvazione da parte del CdM n. 103 del 30 luglio 2010 di uno schema di D.P.R. recante un regolamento che disciplina le modalità di rilascio delle informazioni antimafia relative agli accessi e agli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori pubblici (Atto del Governo n. 217).