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Fibre amianto, Regolamento UE modifica restrizioni da Allegato XVII del Reach

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BRUXELLES – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 23 giugno 2016 il Regolamento 2016/1005 della Commissione europea del 22 giugno 2016 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le fibre d’amianto (crisotilo).

Il regolamento, in vigore tra venti giorni, apporta una modifica alla restrizione esistente nell’allegato XVII voce 6 del Regolamento Reach riguardante le fibre d’amianto. Restrizione nella quale era stata concessa agli Stati membri la possibilità di concedere una deroga esclusivamente per “l’immissione sul mercato e l’uso dei diaframmi contenenti crisotilo e destinati agli impianti di elettrolisi”.

Attualmente, come spiegato nelle considerazioni che introducono il Regolamento 2016/1005 “dei cinque impianti di elettrolisi in relazione ai quali gli Stati membri hanno dichiarato nel 2011 di aver concesso una deroga, sono rimasti in funzione solo due, in Svezia e in Germania“.

Per questi impianti quindi e in ogni caso come nuova disposizione generale, visto il fascicolo preparato da Echa nel 2013, vista la consultazione pubblica, l’esame del Rac e del Seac, considerata la decisione di esecuzione 2013/732/UE, “Nell’allegato XVII, voce 6, colonna 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“La fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di queste fibre e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.

Tuttavia, se l’uso di diaframmi contenenti crisotilo in impianti di elettrolisi in funzione il [13 luglio 2016] è stato oggetto di una deroga da parte uno Stato membro in conformità al presente punto, nella sua versione in vigore fino a tale data, il primo comma non si applica fino al 1° luglio 2025 all’uso in tali impianti di diaframmi o di crisotilo utilizzato esclusivamente per la manutenzione di detti diaframmi, purché tale uso avvenga nel rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite in conformità alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Entro il 31 gennaio di ogni anno di calendario gli utilizzatori a valle che beneficiano di tale deroga trasmettono allo Stato membro in cui è situato il pertinente impianto di elettrolisi una relazione indicante il quantitativo di crisotilo utilizzato nei diaframmi a norma della deroga. Lo Stato membro trasmette una copia alla Commissione europea.

Qualora, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, uno Stato membro richieda il monitoraggio del tenore di crisotilo nell’aria da parte degli utilizzatori a valle, i risultati devono essere inclusi nella relazione”.

Info: Regolamento 2016/1005 Gazzetta europea 23 giugno 2016

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