ROMA –Pubblicato in data 8 maggio sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 24 aprile 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico recante Approvazione delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese.
Il Fondo di garanzia per le Pmi, istituito ex art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662 e operativo dal 2000, ha lo scopo di fornire garanzie pubbliche aggiuntive che permettano alle Pmi l’accesso a fonti di finanziamento.
Beneficiari di tali garanzie pubbliche sono le Pmi (secondo la definizione che ne da la normativa europea), i consorzi e le società consortili di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5-10-91 n. 317, le società consortili miste dei cui all’articolo 27 della legge citata, e le imprese artigiane operanti sul territorio italiano che siano sane economicamente e non facciano parte dei settori indicati come sensibili dall’Ue.
L’iter per ottenere la garanzia prevede che l’impresa che ne voglia far richiesta si rivolga a uno dei seguenti soggetti:
- banca;
- intermediario finanziario;
- società finanziaria per l’innovazione e lo sviluppo;
- consorzio di garanzia collettiva fidi;
- altro fondo di garanzia;
- società di gestione del risparmio o Società di gestione armonizzata.
Tre le tipologie di intervento da parte del Fondo:
- Garanzia Diretta (non ammessa in Lazio e Toscana, dove il sistema dei Confidi risulta essere radicato ed efficiente): il Fondo fornisce la garanzia direttamente ai soggetti finanziatori;
- Controgaranzia: il Fondo fornisce la garanzia a Confidi o ad altri fondi di garanzia cui l’impresa si rivolgerà;
- Cogaranzia: il Fondo concede la garanzia direttamente ai soggetti finanziatori in concerto con i Confidi o con i fondi di garanzia istituiti o cofinanziati dall’UE.
Per approfondire: Fondo garanzia novità Pmi.