BRUXELLES – È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 1 febbraio 2017 la Direttiva UE) 2017/164 della Commissione con il quarto elenco dei valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE.
“A norma dell’articolo 3 della direttiva 98/24/CE, il comitato ha valutato il rapporto fra gli effetti sulla salute degli agenti chimici figuranti nelle trentuno voci dell’allegato della presente direttiva e il livello di esposizione professionale”.
Gli Stati membri dovranno stabilire propri valori limite in base ai limiti europei e dovranno adottare le disposizioni della direttiva entro il 21 agosto 2018.
Per quanto riguarda le modifiche alle altre tre direttive, i riferimenti alla direttiva 91/322/CEE riguardano acido acetico, diidrossido di calcio, idruro di litio e monossido di azoto; annoverati i riferimenti a 1,4-diclorobenzene contenuti nella direttiva 2000/39/CE; bisfenolo A nella direttiva 2009/161/UE. Tutti i vecchi riferimenti sono soppressi a partire dal 21 agosto 2018.
Previste scadenze e applicazioni differenti per le attività in miniera e in galleria per quanto riguarda monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio.
Info: direttiva UE 2017/64
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