VENEZIA – Obbligo di liquidare un’indennità maggiore e superiore ai già corrisposti 19.800 euro. Questa quanto stabilito dalla Cassazione con la recente sentenza 17092 in merito alla richiesta di riconoscimento di colpevolezza e di indennizzo avanzata verso l’autorità del Porto di Venezia dai familiari di un lavoratore morto per mesotelioma pleurico nel 2003.
La Cassazione ha stabilito che le responsabilità del decesso dell’uomo, causato dall’aver respirato amianto dal 1956 al 1980, sono da attribuire al Porto di Venezia e non su chi la stessa Autorità Portuali aveva identificato come responsabile. La Cooperativa Lavoratori Portuali nella quale il lavoratore era impiegato e socio.
L’Autorità Portuale di Venezia è stata riconosciuta come l’unico soggetto a carattere imprenditoriale e quindi responsabile del rispetto delle norme a tutela dei lavoratori. Dovrà ora risarcire i familiari con una quota che superi i 19.200, ovvero 150 euro moltiplicati per i 132 giorni di malattia del lavoratore deceduto.
A motivazione della sentenza la Corte ha ricordato quanto l’amianto fosse indicato come pericoloso in un Regio decreto del 1909 e come dal 1943 l’asbestosi è stata inserita tra le malattie professionali.