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«Un mio collega beve durante il lavoro. Che devo fare?»

ROMA – Al medico competente è assegnata la responsabilità, a seguito di segnalazioni da parte del datore di lavoro, di fatti accaduti in azienda o di evidenze oggettive (es. alito alcolico) inquadrabili come situazioni di potenziale pericolo.
Il medico può anche effettuare il controllo alcolimetrico.
Qualche Regione ha proposto di utilizzare in azienda il limite indicato per la guida sicura (0.5 g/l), per cui, in caso di test con valore di alcolemia > 0.5 g/l, il lavoratore viene allontanato dalla mansione a rischio per il tempo necessario al rientro del tasso alcolico entro il limite prestabilito e nei suoi confronti viene ripetuto, senza preavviso, il test nei giorni successivi. In caso di recidiva o di elevata alcolemia (pari o superiore >1.0 g/l) il lavoratore viene mandato per un approfondimento diagnostico presso il Centro Alcologico di riferimento territoriale.
Nella provincia di Trento il datore di lavoro è legittimato nella segnalazione di lavoratori con problemi nell’uso di alcol e, nel farlo, non contravviene alla normativa sulla privacy. Gli organi preposti potranno sanzionare il lavoratore ai sensi dell’art. 20 comma 2 lettera I ( da 200 € a 600 € di sanzione) per la violazione del divieto.
I controlli sono da intendersi obbligatori e in caso di rifiuto il lavoratore verrà comunque considerato non idoneo temporaneamente alla mansione.

Il rischio “alcool”deve essere oggetto dell’ informazione e della formazione ai lavoratori, ed è raccomandato che le aziende sviluppino una propria politica verso l’alcool con delle specifiche disposizioni aziendali.
Inoltre, attraverso un’azione di prevenzione che comprende l’intervento coordinato del Servizio di prevenzione e protezione, datore di lavoro e medico competente, il divieto di assunzione di bevande alcoliche nelle aziende a rischio è stato interpretato come base di partenza per una vera e propria campagna informativa il cui obiettivo è quello di tutelare la salute dei lavoratori promuovendo uno stile di vita sano.

Il D. Lgs. N° 81/2008, Allegato IV, Requisiti dei luoghi di lavoro, recita:
1.11.3.2. E’ vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nell’interno dell’azienda.
1.11.3.3. E’ tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l’orario dei pasti.

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