Il Ministero del Lavoro ha diffuso in questi giorni una circolare in materia di diritto di accesso alle dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva con istruzioni operative a beneficio delle proprie sedi territoriali (circolare n.43/2013 Oggetto: sentenza del Consiglio di Stato, sez IV, n.4035/2013 del 31/7/2013 in materia di diritto alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva. Istruzioni operative. Ndr).
Della tematica si sono occupate nel passato diverse pronunce, alcune a favore della possibilità ed altre del diniego di accedere ai documenti contenenti informazioni rese dai lavoratori in queste circostanze. La situazione di contrasto della giurisprudenza fra le due opposte posizioni era provocata, da una parte, dall’esigenza di tutela della riservatezza dei lavoratori e, dall’altra, dalla necessità di preservare la pubblica funzione di vigilanza, a nulla valendo gli accorgimenti, come le cancellature e gli omissis operati sui documenti in questione per consentire “il giusto comportamento tra gli interessi opposti in gioco”. Il Consiglio di Stato, nel passato, proprio a proposito di questi accorgimenti dell’amministrazione di vigilanza, ha fatto osservare come tali cautele “risultino del tutto insufficienti a tutelare la riservatezza del dichiarante laddove, soprattutto in ipotesi di imprese di piccole dimensioni, il semplice contenuto delle dichiarazioni possa far risalire alle persone che le hanno rilasciate”.
Dopo un biennio di giurisprudenza favorevole all’accesso alla documentazione, il Consiglio di Stato (sentenza 4035/2013) ha riaffermato la legittimità per le Direzioni territoriali del Ministero del lavoro di sottrarre all’accesso le dichiarazioni dei lavoratori rese durante l’ispezione e ciò “pur entro certi limiti e previa valutazione caso per caso”.
La sentenza conclude che “non può affermarsi in modo aprioristico una generalizzata necessità dell’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro (a cui sono connessi valori, a loro volta, costituzionalmente garantiti), rispetto al diritto delle società o imprese sottoposte ad ispezione…”.
Info: la circolare.