Nei provvedimenti della manovra governativa di fine agosto, convertiti in legge finanziaria in questi giorni, non ci sono solo politiche rigide per affrontare e superare la gravissima crisi economica. Infatti, la nuova legge 138/2011, coordinata con la legge di conversione 148/2011, ha introdotto, fra l’altro, alcune modifiche in materia di reato per sfruttamento del lavoro, reato che viene punito con maggiore severità se vi è anche violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
Tant’è che in presenza di questo specifico aggravante, la pena:
- È aumentata di almeno 1/3 e sino alla metà prevede persino la reclusione fino a 12 anni;
- è accompagnata da una multa di 3.000 euro per ogni lavoratore coinvolto.
Così, la norma coordinata 148, all’articolo 603 del codice penale inserisce l’art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), nel quale, fra l’altro, si legge: “costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti“.
E ancora: costituisce “aggravante specifica” e comporta “l’aumento della pena da un terzo alla metà… (omissis)…3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.
Nell’altro articolo inserito (Art. 603-ter, Pene accessorie), si legge, inoltre, che la condanna per i delitti di sfruttamento possono importare, in presenza di specifiche situazioni, “l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonchè il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti” ed in altri casi possono importare anche “l’esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonchè dell’Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento”.