L’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo “79AT” da utilizzare nel modello F23 per il versamento delle maggiorazioni delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme in materia:
- di lavoro sommerso e irregolare;
- di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il codice tributo “79AT” deve essere utilizzato per versare l’incremento delle sanzioni amministrative previste dall’art.14, c. 1, lett. b) e c), del Decreto legge 145/2013*.
Le maggiori sanzioni saranno destinate, fra l’altro al finanziamento del Fondo sociale per l’occupazione.
Nella risoluzione di istituzione del codice, l’Agenzia ha dato queste informazioni per il corretto uso del mod. F23.
- “Nel campo 6 “Codice ufficio o ente” (“VXX”), si sostituiscono le XX con la sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio competente per territorio;
- nel campo 10 “Estremi dell’atto o del documento”, si devono inserire gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;
- nel campo 11 “Codice tributo”, si deve indicare, appunto, il codice tributo “79AT”.
* “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese…”
Il decreto è entrato in vigore il 24 dicembre 2013 ed è stato convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.
Info: Agenzia Entrate risoluzione 70/E