Con la circolare n. 2 del 23 settembre 2015 l’Agenzia per l’Italia Digitale* stabilisce le tecniche sull’hardware, il software, le tecnologie di assistenza e sulle postazioni di lavoro a disposizione dei dipendenti con disabilità.
Le tecniche forniscono ai datori di lavoro, pubblici e privati, gli elementi di riferimento e le linee di indirizzo per adempiere agli obblighi di legge nella materia. Esse sono destinate anche a coloro che si occupano di prevenzione e valutazione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro, ai responsabili dei processi di acquisto di beni e servizi informatici, al medico competente, alle strutture preposte e a tutte le altre figure di responsabilità previste dal TU 81/08.
Le problematiche trattate riguardano il solo ambito dell’accessibilità digitale, anche se esse non possono essere disgiunte da altri aspetti collegati come, ad esempio, l’ergonomia della postazione, l’accessibilità architettonica per il raggiungimento della postazione, i processi socio-organizzativi di valutazione “interna o esterna”, della idoneità delle soluzioni adottate, gli strumenti software legati a domini applicativi specifici, il nomenclatore tariffario dei prodotti assistivi.
Il riferimento di base, terminologico e concettuale, è la definizione di persona con disabilità contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti della persona con disabilità (per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri).
Nel documento si sottolinea che le tecniche riguardano, per loro natura, un supporto relativamente all’accessibilità digitale. In particolare l’obbligo previsto dall’art. 4, comma 4, della L. 4/2004 recita: “I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte”.
Fra i diversi allegati delle Tecniche, il primo traccia una schematizzazione di ausilio che raggruppa i prodotti assistivi elencati, secondo il possibile uso da parte di persone con disabilità totale o parziale ed ancora, distingue le attività di input verso il computer (ad esempio digitare, parlare, usare il mouse o la tastiera) e le attività di output del computer (ad esempio vedere immagini, sentire l’audio).
Le tecnologie “assistive” possono supportare le persone con disabilità in vari modi, purché i prodotti software oggetto di analisi delle tecnologie (siti web, applicazioni, documenti, ecc.) siano stati realizzati secondo i requisiti di qualità, prescritti dai vari standard e regolamenti esistenti. L’evoluzione tecnologica e la crescente disponibilità in rete di prodotti audio, video, testi, immagini, progettati già in un’ottica di accessibilità, fornisce una sempre maggiore possibilità di coinvolgere più sensi e di agevolare le potenzialità esistenti nelle persone con disabilità.
E a questo proposito, il documento dell’Agenzia per l’Italia Digitale fornisce le liste dei prodotti raggruppati per classi e identificati con un codice dall’UNI EN ISO 9999:2011 che ha lo scopo di facilitare in modo univoco l’identificazione e la funzionalità del prodotto e di collegare i prodotti stessi.
* L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) è un’agenzia pubblica istituita nel 2012, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio di Ministri, svolge le funzione di perseguire il massimo livello di innovazione tecnologica nell’organizzazione e nello sviluppo della pubblica amministrazione e al servizio dei cittadini e delle imprese… in coerenza con l’Agenda digitale europea.
** Art.1, comma 2.
Info: Agenzia Italia Digitale, circolare n. del 23 settembre 2015