Sono state aggiornate le ” tabelle di Milano” che raccolgono “i valori per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona derivante:
- da lesione alla integrità psico-fisica;
- dalla perdita-grave lesione del rapporto parentale”*.
Come è noto il danno patrimoniale viene definito come “lesione di interessi giuridicamente rilevanti causata secondo le regole dell’ art. 2043 e segg. del Codice civile”…. e viene valutato con parametri diversi da quelli adottati per il danno “economicamente valutabile secondo parametri oggettivi”.
A cura dell’Osservatorio per la giustizia civile** della Corte d’appello di Milano, i nuovi importi cui fare riferimento, sono stati adeguati all’aumento del costo della vita sulla base degli indici Istat, con conseguente incremento rispetto ai parametri fissati per l’aumento registrato nel periodo gennaio 2011 – gennaio 2013, del 5,6535% rispetto ai precedenti parametri.
Per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo”, corrispondente a un giorno di invalidità temporanea al 100%, è prevista una forbice monetaria compresa tra 96 e 145 euro.
Diverso l’aggiornamento dei valori per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità (DLgs 209/2005), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore … (che ci può interessare per gli infortuni occorsi durante il lavoro o per gli infortuni in itinere). Ci ha pensato un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 giugno 2014 che tiene conto dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (aprile 2014).
* A partire dal 2011 la Cassazione (con sentenze n.12408/11 e n. 14402/11) ha definito le tabelle di Milano come “le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione”.
**Gli Osservatori sulla giustizia civile sono “aggregazioni nate spontaneamente in molti distretti giudiziari d’Italia allo scopo di favorire il confronto e la collaborazione tra magistrati, avvocati, personale dell’amministrazione giudiziaria … e di elaborare e sostenere determinate scelte operative, pratiche e concrete, ritenute idonee a migliorare la qualità e l’efficienza della giustizia civile”.