Per “risolvere i numerosi problemi tecnici e dirimere le divergenze e i contrasti insorti” e per dare applicazione alle norme di cui alla L. 257 del 1992, art. 13, c.8*, il Ministero del Lavoro ha emesso a suo tempo degli atti di indirizzo, con i quali ha dettato all’Inail le linee guida generali per formulare dei giudizi e definire le numerose domande dei lavoratori in ordine al diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, relativi a determinati siti produttivi.
A questo proposito, nella sentenza n. 5174 del 16 marzo 2015 della Corte di Cassazione civile, Sez. Lav , ci ha interessato il richiamo, tra l’altro, dell’art.18 della citata L. 179/2002, secondo il quale “le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall’Inail sulla base degli atti di indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del Lavoro … sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall’ art. 13, c. 8 “*.
Peraltro, la sentenza ha ribadito che gli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro non possono essere utilizzati direttamente come prova dell’esposizione qualificata, esprimendo criteri di tipo generale e astratto forniti all’Inail ai fini dell’accertamento in concreto della misura e della durata dell’esposizione e del rilascio della relativa certificazione, ma possono costituire elementi di valutazione nell’ambito della prova in giudizio dell’esposizione attraverso gli ordinali mezzi (Cass. 3095 del 2007).
Conclusione. “Un atto di indirizzo ministeriale riguardante l’accertamento del superamento, presso un impianto produttivo, dell’esposizione qualificata…, integra la prova presuntiva riguardo all’esposizione all’amianto necessaria per il conseguimento del beneficio contributivo …, in difetto di allegazione e prova da parte dell’Inps di ragioni ostative circa l’operare degli elementi indizianti gravi forniti appunto dall’atto di indirizzo ministeriale, che deve ritenersi redatto sulla base di adeguate conoscenze e pertinenti massime di esperienza circa le condizioni di lavoro prese in considerazione, e dall’accertamento in giudizio compiuto circa la specifica posizione individuale”.
* Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato. “ Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’Inail quando superano i 10 anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5”.
Info: sentenza Cassazione 16 marzo 2015 n.5174