È legittimo il comportamento dei dipendenti che si rifiutano di lavorare in ambiente in cui è presente l’amianto, e per questo timbrano il cartellino e si allontanano (*).
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il comportamento dei lavoratori di non voler lavorare nelle zone a rischio per la propria salute, avesse il significato di “una giustificata reazione all’altrui inadempimento ai sensi dell’articolo 1460 del c.c. (**)”.
D’altra parte la Cassazione ha valutato come “irrilevante” il fatto che, dopo, la timbratura del cartellino i lavoratori non si fossero recati nei propri reparti operativi ma si fossero trattenuti nelle vicinanze e però senza uscire dall’azienda.
Né si è trattato di ingiustificato abbandono del posto di lavoro per “grave insubordinazione o comportamento di pregiudizio tale da consistere in una violazione dei doveri fondamentali”, condizioni queste che comunque, secondo la Corte (***), non comportano il licenziamento, sottolineando che “dalla contrattazione collettiva l’abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo è valutato sanzionabile al più con l’ammonizione, una multa o la sospensione”.
(*) Sentenza Corte di Cassazione n. 18921 del 5 novembre 2012
(**) “Eccezione d’inadempimento. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria , salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze , il rifiuto è
contrario alla buona fede”.
Nel caso, l’inadempimento è quello del datore di lavoro che non ha provveduto a sanare l’ambiente dall’amianto.
(***) Sentenza Corte di Cassazione, 18955 del 16 settembre 2011.
Info: Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 novembre 2012, n. 18921.