Non è sufficiente che il datore di lavoro designi i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio (art. 18 del TU 81/08*) ma occorre che il personale identificato per svolgere detta funzione venga inserito nei turni di lavoro, allo scopo di garantire sempre in azienda la presenza di almeno uno degli operatori designati. La cui capacità, migliorata dalla formazione specifica e dall’aggiornamento continuo, può così, in qualunque momento, rappresentare un reale, concreto ed efficace strumento di garanzia contro i rischi per la sicurezza e la salute (nel caso portato ad esempio, del rischio incendio).
Questo principio – che chiamerei di “puntuale e concreta applicazione, nello spazio e nel tempo, delle regole e delle misure di sicurezza adottate nei programmi e nei regolamenti aziendali” – , è stato confermato dalla Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 22334 del giugno scorso.
Il provvedimento ha condannato il direttore di un albergo romano colpevole di non aver provveduto, con turni adeguati, a garantire la presenza del personale qualificato per la prevenzione e la lotta contro l’incendio. Nella vicenda oggetto di giudizio, in mezzo alle fiamme erano deceduti tre ospiti della struttura ricettiva che, svuotando un posacenere nel cestino dei rifiuti, avevano inavvertitamente provocato l’incendio e nessuno dei dipendenti in servizio era potuto intervenire, nè prontamente nè efficacemente, proprio perchè nessuno fra di essi, era qualificato per farlo.
L’hotel è stato condannato per non aver data attuazione al proprio piano antincendio, secondo il quale si rendeva necessaria la presenza continua ed in rotazione del personale addestrato per gestire l’emergenza, il cui piano regolamentava la creazione e i compiti specifici di una squadra antincendio composta da un congruo numero di dipendenti formati ed aggiornati.
* Estratto dal TU 81/08: “1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) Organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.