La materia degli appalti pubblici è trattata nella Sezione III del DL 5/2012 sulle semplificazioni a favore delle imprese. Con l’art. 20 viene modificato il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in vigore dal 2006, con l’inserimento della previsione che a partire dal 2013, “la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure… è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici”.
E inoltre, “le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti (per l’accesso alle gare, ndr) esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici”. Nel caso di gare nelle quali si richieda “il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l’inclusione nella Banca dati nazionale, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l’applicazione delle disposizioni previste dal Codice dei contratti”. Per questo “i soggetti pubblici e privati sono tenuti a mettere a disposizione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (*), i dati e la documentazione relativi ai requisiti
Per ora le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Con l’ art. 21 del DL 5/2012 viene introdotta la responsabilità solidale negli appalti. Eccone il testo: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.
(*) L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è un organo collegiale che vigila sul rispetto delle regole che disciplinano la materia dei contratti pubblici ed è dotata di indipendenza funzionale, di giudizio, di valutazione e di autonomia organizzativa. Ha, fra gli obiettivi, quello di garantire correttezza e trasparenza nella scelta del contraente, di economicità ed efficienza nell’ esecuzione dei contratti e di garantire il rispetto della concorrenza nelle procedure di gara.
L’autorità ha anche poteri sanzionatori e ispettivi in relazione ai quali può richiedere documenti, informazioni e chiarimenti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici, ma anche irrogare sanzioni pecuniarie per sanzionare: le inottemperanze agli obblighi di collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati, la trasmissione di informazioni e di documentazione false, la mancata trasmissione dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle imprese alle stazioni appaltanti e le società organismo di attestazione (SOA).
Continua mercoledì…
Leggi anche: Semplificazioni, una specifica sezione del DL per l’agricoltura.