Il 26 aprile è entrato a pieno regime il DLgs 167/2011 in materia di apprendistato che comporta, fra l’altro, l’abrogazione degli articoli da 47 a 53 del DLgs 276/2003 ( “Definizione di apprendistato, tipologie e limiti quantitativi; Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; Apprendistato professionalizzante; Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione; Crediti formativi; Repertorio delle professioni; Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali”).
L’entrata in vigore del nuovo Testo unico, peraltro, non fa venir meno l’efficacia dei contratti di apprendistato stipulati prima del 25 ottobre 2011 né quelli posti in essere nel periodo transitorio previsto dall’articolo 6 dello stesso Testo.
Di apprendistato si era per prima occupata la L 255 del 1955 (ora abrogata) che ne aveva disciplinato il regime definendo l’apprendistato come “uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l’imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima”. Ora il DLgs 167 definisce l’apprendistato “il contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani” e distingue le sue tre tipologie:
- apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- apprendistato di alta formazione e ricerca.
La vecchia norma prevedeva che “l’apprendistato non può avere una durata superiore a quella che sarà stabilita per categorie professionali dai Contratti collettivi di lavoro. Comunque la durata dell’apprendistato non potrà superare i cinque anni”.
La 167 prevede che la disciplina dei contratti è “rimessa agli appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale…”
Aveva, la 255, anche elencato i doveri dell’imprenditore e dell’apprendista stabilendo, con riferimento alla formazione professionale, che essa “si attua mediante l’addestramento pratico e l’insegnamento complementare. L’addestramento pratico ha il fine di far acquistare all’apprendista la richiesta abilità nel lavoro al quale deve essere avviato mediante graduale applicazione ad esso. L’insegnamento complementare ha lo scopo di conferire all’apprendista le nozioni teoriche indispensabili all’acquisizione della piena capacità professionale”.
Il nuovo TU, all’art 6, prevede che entro un anno dalla sua entrata in vigore (e quindi entro l’aprile 2013) i ministeri competenti, tenuto conto delle intese in merito raggiunte tra Stato, regioni e sindacati il 17 febbraio 2010, definiranno “gli standard professionali, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, e in apprendistato di alta formazione”.
Le competenze acquisite dall’apprendista:
- potranno essere certificate secondo le modalità che verranno definite dalle Regioni sulla base del previsto Repertorio delle professioni;
- dovranno essere registrate sul libretto formativo del cittadino.
Info: DLgs 167/2011 sul sito della Regione Liguria.